L’incredibile storia della perequazione delle pensioni

Le informazioni su aspetti particolari di adeguamento delle pensioni al costo della vita (la perequazione), le normative applicate, le relative pronunce giudiziarie, sono riassunte nella recentissima “Brochure” intitolata “Perequazione automatica delle pensioni”, pubblicata online dall’Inps. Vi ritroviamo, oltretutto, dati illustrati in numerose tabelle che espongono, in forma numerica, la complessa vicenda di questo meccanismo. In un quadro unico, da noi riformulato, la sintesi. Nell’articolo alcune precisazioni e commenti, lungo l’arco di 10 anni. Un esercizio di documentazione. Almeno questo è il nostro proposito.

Fonte: Frontespizio brochure Inps “Perequazione automatica delle pensioni"

Antonio Dentato   

Componente Sezione Pensionati Assidifer - Federmanager

I riferimenti fondamentali

Dopo la sospensione della perequazione per l’anno 2008 relativa ai trattamenti pensionistici superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS (Art. 1, c.19, l. n. 247/2007) il meccanismo di rivalutazione delle pensioni era definito con riferimento all’art.69 della legge 388 del 23 dicembre 2000. Meccanismo che aveva reintrodotto, a decorrere dal 1º gennaio 2001, l’indice di rivalutazione secondo la disposizione dell’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Pertanto si fa riferimento a volte alla legge 388/2000 e altre alla 448/ 1998. 

Dal 2011 al 2015: restrizioni, ricorsi e repliche

Le peripezie del sistema perequativo che descriviamo cominciano con l’art. 24 c. 25 della Legge 214 /2011: una norma che riservava la rivalutazione ai soli trattamenti d’importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS; mentre escludeva, per il biennio 2012-2013, ogni forma di rivalutazione per trattamenti d’importo superiore. Se si tiene conto che: 1) a cominciare dal 2000, sulle pensioni erano stati disposti ben 7 contributi di solidarietà (di cui uno, poi, inattuato, uno dichiarato illegittimo e uno per la durata di 6 anni -2012-2017 - su pensioni imponibili ex fondi Volo, Telefonici, Elettrici, Ferrovieri, Ferrotranvieri, Inpdai, tutti confluiti nell’Inps); e che: 2) sospensioni o peggioramenti della perequazione determinano tagli che,  con effetto trascinamento,  si sommano, anno su anno,  con ripercussione anche  sulle pensioni di reversibilità,  si comprende la grande, generale, reazione degli interessati. Innumerevoli i ricorsi che incontrarono l’attenzione della Corte Costituzionale. Questa infatti: a) censurò il legislatore perché, con il blocco del sistema perequativo, erano “stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso" e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività»; b) sottolineò con perentoria evidenza che il legislatore  era rimasto sordo al monito della stessa Corte che lo aveva avvertito dei rischi connessi alla  “reiterazione” di misure intese a paralizzare il sistema di perequazione (Rif. Sent. n. 316/2010); c) sentenziò, e questo era l’aspetto più importante, che il blocco biennale era costituzionalmente illegittimo: sent. n. 70 del 10/03/2015, depositata il 30/04/2015, pubblicata in G.U. il 06/05/2015.  Trattandosi di una sentenza di accoglimento, cioè che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge di sospensione biennale, questa legge aveva perduto automaticamente di efficacia a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta Ufficiale (art. 136 Cost.). Il Governo, dottrina alla mano, avrebbe dovuto solo dare esecuzione alla sentenza. Questo era nelle attese. Per i ricorrenti, e gli interessati tutti, grande soddisfazione. Precaria soddisfazione. Perché durò solo pochissimi giorni. Quanti bastarono al Governo protempore per emanare, in data 21/05/2015, il D. l. n.65. Nel dichiarare (art.1) che la nuova misura era diretta a “dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n.70 del 2015”, nei fatti la eludeva. La rivalutazione secondo il meccanismo della legge n. 448/1998 veniva concessa al 100% solo per gli assegni fino a 3 volte il trattamento minimo (TM); al 40% tra 3 e 4; al 20% tra 4 e 5; al 10% tra 5 e 6. Zero per importi oltre sei volte il minimo. 

Dal 2016 al 2018: un sistema “temporaneo”

Preparazione e presentazione di nuovi ricorsi degli esclusi. E speranzosa attesa. Ma anche nuova delusione. Perché la Sent. Cost. n. 250 del 25/10/2017 respinse i ricorsi sulla base di motivazioni, di cui, a nostro avviso, le più rilevanti sono le seguenti: a) era da escludersi che in favore dei pensionati colpiti dal blocco “si fosse determinato un affidamento nell’applicazione della disciplina immediatamente risultante dalla sentenza n. 70 del 2015”, “a distanza di soli ventuno giorni dal deposito”; b) che questa sentenza, anzi, “rendeva prevedibile un intervento del legislatore” che avrebbe potuto disporre una nuova disciplina della “perequazione relativa agli anni 2012 e 2013 sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi costituzionali coinvolti, in particolare di quelli della finanza pubblica”; c) la censura di violazione dell’art. 136 Cost. doveva considerarsi infondata, perché il D.l. n. 65/2015 aveva introdotto una nuova disciplina della perequazione e che questa disciplina doveva essere considerata nella sua interezza, come un “complessivo – ancorché temporaneo – nuovo disegno della perequazione dei trattamenti pensionistici”. 
Delusione ancora più cocente quando la Corte europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo, luglio 2018 e settembre 2018) respinse i ricorsi,  presentati da 10.059 pensionati,  definendoli “irricevibili".  Restava, comunque, un aspetto positivo: quel richiamo alla temporaneità del nuovo sistema perequativo come detto nella Sentenza n.250, cit. Questa dava sostegno ad un sicuro ritorno, a breve, della disciplina tradizionale (per memoria: il meccanismo dell’art.69 legge 388/2000 che, come detto, richiama l’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448). Un atteso ritorno che si faceva certezza nell’ accordo tra Governo e Organizzazioni sindacali. (V. Verbale d’intesa 28 settembre 2016: punto 9, dove si confermava, a partire dal 2019, “il ritorno al meccanismo già previsto dalla legge 388/2000”). Ma quell’ accordo, poi, non fu rispettato. Come diremo successivamente. 
È la legge 28 dicembre 2015, n. 208, art.1 che, a partire dal 2016, la fa da padrona nel sistema di perequazione. Oltre ad una serie di disposizioni relative ai criteri di rivalutazione e di decorrenze (commi 287 e 288) questa legge dispone, nel comma 286 una serie di proroghe al sistema di perequazione quale era stato definito all’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Proroghe che si sarebbero dovute concludere a fine 2018. E, invece, no. Ricordate l’accordo Governo/Sindacati, di cui si è detto sopra? Bene. Quell’accordo divenne carta straccia. 
Con la mai dimostrata pretesa che “nel sistema pensionistico continuano a sussistere ambiti privilegiati “o, comunque, trattamenti non coperti integralmente da contributi, fu presentata la proposta di ricalcolo con il sistema contributivo delle pensioni superiori a 4.500 (proposta. Lg. n. AC. 1071, 6 agosto 2018l). 
La dimostrazione, durante le audizioni parlamentari (15/03/2016) della manifesta illegittimità e impraticabilità tecnica dell’operazione (irreperibilità dei dati necessari, soprattutto per le prestazioni che datano più lontane negli anni) e l’impegno, al riguardo, di Federmanager e CIDA, fece cadere nel nulla la proposta.

Dal 2019 al 2021: nuovi interventi riduttivi

Ma il disegno di quel “teorema”, a guardar bene, fu riversato nella legge di bilancio 2019 (V. Legge, n.145/2018, comma 260). Qui il richiamo è all’applicazione del meccanismo perequativo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (ripreso, ripetiamo, dall’ art.69 della legge 388/2000). Ma è un mero richiamo formale, perché, in concreto, la norma proroga per altri 3 anni (2019-2021) gli effetti penalizzanti già in atto. Con l’aggiunta di un’ulteriore contributo di solidarietà, per 5 anni, poi ridotto a 3 dalla Sentenza Cost.n.234/2020. Sentenza che, purtroppo, si fermò a quest’unico rimedio correttivo. Quanto alla perequazione, invece, la sentenza, oltre a ribadire che “le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva” (con richiamo alla Sent. n. 250/ 2017, cit.), offre ulteriori margini di discrezionalità al legislatore, quando dice che non può ipotizzarsi “una sorta di 'consumazione' del potere legislativo dovuta all’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione". Facendo intendere che, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, questi interventi riduttivi sono ulteriormente praticabili.
Ovviamente le nostre Rappresentanze dei pensionati non hanno fermato, per questo, le iniziative volte a impedire ulteriori rinvii, e hanno reclamato, invece, il ritorno al meccanismo tradizionale più volte citato (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), vale a dire il ripristino delle variazioni per “fasce”. 
Si veda la legge di bilancio 2020 (L.27 dicembre 2019, n. 160, art.1, commi 477 e 478). 
Era il 22 dicembre 2011: per due anni (2012/2013) il sistema perequativo per le pensioni superiori a 3 volte il minimo era stato sospeso. Poi fu rivisto, penalizzato in una concatenazione di modifiche al ribasso, accompagnate, queste, da polemiche mediatiche, conflittualità sociali, fake news, ricorsi, pronunce della giurisprudenza.

2022: ritorno al sistema tradizionale 

Finalmente, dal 1 gennaio 2022, il sistema tradizionale è ripristinato. La rivalutazione sarà applicata sui diversi scaglioni della pensione e non più sull’importo complessivo.  Il meccanismo di calcolo è più vantaggioso. Dal 2022, il meccanismo di perequazione assume la seguente struttura: 
  • 100% dell’inflazione per le pensioni fino a 4 volte il Trattamento Minimo (TM gennaio 2022 pari a 523,83 euro);
  • 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il TM;
  • 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il TM.
Fine di una storia di battaglie sindacali e ricorsi lunga 10 anni (vedi tabella).
 

Stiamo ai fatti

Siamo passati attraverso una crisi economica che è iniziata nel 2008 (partita dagli Stati Uniti, causata dal crollo dei mutui subprime). Quando la situazione economica stava mostrando appena qualche segno di ripresa, ecco incrociare quella, anche peggiore: la crisi sanitaria da Covid 2019 che, a sua volta, è diventata, man mano, anche crisi sociale. 

Pur tra mille critiche, comprensibili i provvedimenti restrittivi dei Governi a carico dei redditi medio alti; incomprensibile, viceversa, il fatto che a farne le spese siano state soprattutto le pensioni, perché dotate di sufficienti «margini di resistenza» alla perdita del potere d’acquisto (Sent.n.250, cit.). Non si ha notizia, mentre infuriavano le avverse vicende citate, di provvedimenti che, in qualche modo, abbiano inciso su redditi equivalenti o su ingenti patrimoni che, nonostante la crisi economica e la pandemia, o, proprio in ragione di questi fatti, hanno beneficiato di crescite esponenziali. 

E’ rispetto all’ insensibilità della politica ad assumere solide misure di redistribuzione delle risorse che esprimiamo la nostra opposizione. Con questo intento, come pensionati, ci schieriamo, invece, a sostegno di iniziative intese a ridurre disuguaglianze economiche e sociali.
Archivio storico dei numeri di DIRIGENTI INDUSTRIA in formato pdf da scaricare, a partire da Gennaio 2013

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