Bonus pubblicità 2018

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Il credito d'imposta aumenta al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese. Quindi nel 2018 sulle riviste cartacee e digitali, come quelle delle associazioni dei dirigenti, la pubblicità viene a costare solo il 10% o il 25% del prezzo normale.

Gian Luca Bertoni

Dottore commercialista - revisore contabile. Esperto in ingegneria fiscale, nuovo professionista convenzionato con Federmanager Bologna - Ravenna

Il bonus pubblicità 2018 è un bonus fiscale introdotto dalla Manovra Correttiva (nello specifico dall’articolo 57-bis, decreto legge 50/2017, in ottemperanza agli obiettivi prefissati con la Legge Delega 198/2016) circa l’introduzione di nuovi benefici fiscali per gli “investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali” mediante il riconoscimento di “un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start-up innovative” (articolo 2, comma 2, lettera n).
Sono numerose le novità introdotte nel decreto fiscale collegato alla Legge di stabilità 2018. In particolare l'articolo 4 afferma che il beneficio è esteso agli enti non commerciali ed agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa on line.
La legge ha demandato ad un Regolamento di attuazione il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non direttamente regolati dalla legge (Regolamento in corso di adozione).
  • Soggetti beneficiari: soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
  • Misura del beneficio: il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. NOTE: le aliquote del 75% o 90% si applicano sul valore incrementale; i limiti di spesa sono distinti per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive.
  • Investimenti ammissibili: sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
  • Limiti e condizioni di ammissibilità: l'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione da parte dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
  • Domanda di ammissione al beneficio: i soggetti interessati presentano la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, usufruendo di una “finestra temporale” ampia (potrebbe essere dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno). La comunicazione dovrà contenere: i dati identificativi dell’azienda (o del lavoratore autonomo); i costi degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’anno, esposti distintamente per le due tipologie di media (stampa e radiotelevisivi); il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente; l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale ed in valore assoluto; l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media; la dichiarazione sostitutiva, di atto notorio, concernente il possesso del requisito di assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafi a ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.