Dichiarazione reddituale all'Inps per le pensioni di reversibilità

Hot mail con il nostro esperto INPS. Continuo ad avere risposte contrastanti, in merito all’ammontare della pensione di reversibilità per il coniuge. La pensione di reversibilità verrebbe ridotta percentualmente unicamente in base alla dichiarazione dei redditi del coniuge e non anche per redditi provenienti da conto deposito titoli.

La stessa domanda rivolta al CAF è stata diametralmente opposta. Hanno anche aggiunto che nelle dichiarazioni che preparano per conto dei loro assistiti, nel 95% dei casi, non vengono dichiarati i redditi, anche se esistenti, provenienti da deposito titoli. Questo è fatto a rischio dei pensionati perché il patronato li informa che se l’Inps farà i necessari controlli avrà tempo i 10 anni della prescrizione per recuperare i soldi versati in eccesso.
A tale proposito hanno esibito la circolare delle dichiarazioni reddituali dell’Inps del 28/12/2015 ( di cui riporto unicamente la parte che mi interessa):
"Casi in cui è obbligatorio rendere la dichiarazione reddituale all’Inps: devono presentare la dichiarazione dei dati reddituali all’Istituto anche i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria tutti i redditi che rilevano sulle prestazioni in godimento, perché hanno redditi influenti sulle prestazioni che non devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico)"
Fra questi redditi vi sono ad esempio: lavoro dipendente prestato all’estero; interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d’acconto alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva dell’Irpef. Questi redditi vanno dichiarati all’Inps.

La questione relativa al cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario merita qualche approfondimento che di seguito Le espongo.

In primo luogo va osservato che il dettato della norma (è l’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335) appare quantomeno generico.

Esso, infatti, dispone che: “Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, con alcuni limiti prestabiliti. Per sopperire a tale genericità l’INPS, nella circolare n. 234 del 25 agosto 1995 ha fornito le precisazioni che seguono: “La legge di riforma non contiene indicazioni in ordine ai redditi del beneficiario da valutare ai fini della cumulabilità con la pensione ai superstiti. In analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo dal comma 1-bis dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638, aggiunto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si ritiene che ai fini di detta cumulabilità debbano essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.

Per molto tempo si è ritenuto che la frase “redditi assoggettabili all’IRPEF” non si riferisse ai redditi soggetti a tassazione sostitutiva del regime ordinario e che, quindi, ai fini del cumulo con la pensione di reversibilità, non si dovesse tener conto  degli interessi, premi e frutti di depositi e conto correnti bancari, degli interessi, premi e frutti di depositi e conto correnti postali, degli interessi dei Buoni Ordinari del Tesoro, dei certificati di credito e di altri titoli dello Stato, dei proventi di quote di investimento ed ogni altro reddito soggetto a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

Tale orientamento, favorevole al pensionato, è comprovato dalle istruzioni che l’Inps aveva impartito ai propri uffici periferici circa le cosiddette “rilevanze” e “tipologie” (sono le prestazioni interessate al reddito e  i redditi che “rilevano” ai fini del riconoscimento della prestazione stessa).

Da ultimo, però, l’Inps ha modificato il proprio convincimento e nella circolare numero 195 del 30 novembre 2015 precisa che i redditi in questione concorrono a determinare o meno il superamento dei limiti di cumulabilità.

Detta circolare ha, quindi, definitivamente chiarito che i redditi in argomento, oltre a dover essere dichiarati nei modelli RED, hanno rilevanza anche per determinare l'importo della prestazione.

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