Tassazione pensione Inps pagata all’estero Convenzione con la Germania

Sono un dirigente pensionato dal 2003, vivo in Germania e sono socio. Ho un problema con la tassazione Inps perché l’Istituto, nel mio caso, non applica la Convenzione esistente fra Germania e Italia. Distinti saluti.

Lettera firmata

  • Dirigenti residenti in Germania
  • Criterio di tassazione
  • Territorialità
  • Concetto di residenza fiscale ex art. 2 del TUIR 22 dicembre 1986, n. 917
Per individuare lo Stato deputato ad effettuare la tassazione ai fini dell’applicazione dell’Irpef occorre fare riferimento all’art. 2 - primo e secondo comma del TUIR 22 dicembre 1986, n. 917 il quale recita come segue:
  1. soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
  2. ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.
Pertanto al fine che qui interessa, è necessario stabilire lo Stato di residenza fiscale del socio, poiché qualora fosse residente anagraficamente, e conseguentemente fiscalmente in Germania, non vi è dubbio che la tassazione deve avvenire in Germania. Soccorrono al riguardo anche le disposizioni contenute negli articoli 18 e 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e Germania. Relativamente alle pensioni di natura privatistica illuminamente si appalesano i chiarimenti forniti con la Risoluzione Ministeriale n.12/711 del 18 aprile 1990 di cui si riporta la parte che più interessa.


Risoluzione Ministeriale(terzultimo paragrafo)

Si deve rilevare che ai fini di che trattasi non èla natura pubblica dei predetti Enti che si assume come determinante, bensì la funzione istituzionale degli stessi, rappresentata appunto dalla tutela previdenziale a favore degli ex dipendenti del settore privato.
Discende da quanto sopra, alla stregua anche della interpretazione concordata dalle Autorità fiscali dei due Paesi, che nella fattispecie in esame, anziché il ripetuto art. 7, secondo comma, torna applicabile la disposizione residuale di cui al successivo art. 10, riguardante “ogni altra specie di reddito non indicato nei precedenti articoli” e pertanto anche le
pensioni di natura privata non espressamente disciplinate dal patto convenzionale in oggetto. Dispone tale ultimo articolo che nei confronti dei redditi ivi considerati “l’imposta è applicabile soltanto dallo Stato ove il creditore ha la sua residenza” e perciò, con riguardo al socio, esclusivamente dalla Germania.
A tale argomento fa riferimento l’estratto della Sentenza n. 6501 del 31 marzo 2015 della Corte di Cassazione la quale apertis verbis ha ritenuto non fondati i motivi dell’appello della Agenzia delle Entrate, con riferimento alle norme di cui all’art. 2 del TUIR n. 917/86.
Il pensionato tedesco, a mio avviso, dovrebbe inoltrare apposita istanza all’Inps richiedendo l’intassabilità in Italia della pensione.
Giovanni Mura
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