Superbonus 110%

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito in Legge n. 77 il 17 luglio 2020), il cosiddetto Decreto Rilancio, ha introdotto una nuova misura alla già articolata normativa sulle agevolazioni per gli immobili

Andrea Borroni Ripamonti

Assocaaf Spa - Responsabile Area sviluppo, marketing e comunicazione
Agli articoli 119 e 121, il Decreto prevede la possibilità di portare in detrazione al 110% alcune tipologie di spesa sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ma è intenzione del legislatore prorogare la scadenza almeno fino a fine 2022) relative alla riqualificazione energetica (con abbassamento di almeno due classi) o di riduzione del rischio sismico degli edifici.

Possono beneficiare dell’agevolazione solo alcune categorie di contribuenti
  • i condomìni (per lavori sulle parti comuni o su singole unità immobiliari);
  • le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività impresa, arti e professioni (i titolari di redditi d’impresa beneficiano dello sgravio solo per l’eventuale partecipazione alle spese di interventi trainanti effettuate dal condominio sulle parti comuni);
  • gli Istituti autonomi di casa popolari;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • le ONLUS e le organizzazioni di volontariato;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche, solamente per lavori su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
La detrazione è attribuita solo ai contribuenti che possiedono o detengono l’immobile oggetto di intervento al momento dell’avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese (proprietario, nudo proprietario o detentore di altro diritto reale di godimento, familiare convivente del proprietario dell’immobile, detentore dell’immobile in base a un contratto di locazione o comodato d’uso regolarmente registrati).

L’agevolazione può riguardare: 
  • le parti comuni degli edifici condominiali;
  • le singole unità immobiliari abitative facenti parte di un condominio;
  • gli edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Sono esclusi gli immobili di categoria catastale: A1, A8, A10.

I lavori che danno diritto alla detrazione sono divisi in due gruppi: lavori trainanti e lavori trainati.
La peculiarità di questi ultimi è che possono godere del recupero del 110%, solo se sono eseguiti congiuntamente con almeno uno della prima tipologia.

I lavori trainanti sono essenzialmente di tre tipi:
  1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, ad esempio il cappotto termico.
  2. Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento (caldaia), centralizzati, sulle parti comuni degli edifici plurifamiliari (condomini) oppure individuali, sugli edifici unifamiliari e plurifamiliari con accessi autonomi e indipendenti.
  3. Interventi di adozione di misure antisismiche. 
I lavori trainati variano in funzione della tipologia dell’intervento trainante.
Quelli inerenti la riduzione del rischio sismico, ammettono come trainata solo l’installazione di impianti fotovoltaici e l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari.

I lavori per interventi di risparmio energetico, offrono più possibilità di collegarne altri.
Usufruiscono infatti della possibilità di recupero del 110%: 
  • gli interventi per i quali è riconosciuto attualmente l’Ecobonus (ad esempio la sostituzione di serramenti e infissi; l’installazione di schermature solari e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda);
  • l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari; 
  • l’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

L’agevolazione fiscale, può essere fruita in tre modalità:
  1. n detrazione nel 730 (o nel modello Redditi). Questa è senz’altro la modalità più ‘conveniente’ (ad esempio se si sostiene una spesa di 10.000 euro, se ne possono avere indietro 11.000!) ma è legata a due condizioni:
    • la prima è la capienza d’imposta; ossia si recupera un importo massimo di Irpef pagata nell’anno solare di riferimento della spesa;
    • la seconda è la tempistica del recupero: cinque quote annue di pari importo; ossia il recupero completo si ottiene dopo cinque anni.

  2. Attraverso lo sconto in fattura operato dall’impresa che ha eseguito i lavori. In questo modo non si pagherà nulla al fornitore per l’esecuzione dei lavori, perché verrà applicato uno sconto in fattura pari al 100% del corrispettivo dovuto per i lavori. La ditta potrà recuperare il 110%, compensandolo con le sue imposte dovute. È probabile che questa opzione, considerando che si basa sulla liquidità dell’impresa che fa i lavori (che dovrà anticipare i costi) non sarà la più praticata.

  3. Infine attraverso la cessione del credito che permette di trasferire il beneficio fiscale a un soggetto terzo quale, ad esempio, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, i quali si faranno carico di ‘incassare’ l’importo dall’amministrazione finanziaria. Anche in questo caso il committente dei lavori non dovrà pagare direttamente il fornitore. 

Per poter ottenere l’agevolazione sono stati introdotti dei nuovi adempimenti, rispetto ai ‘classici’ interventi di Bonus Casa, Sismabonus ed Ecobonus.
Fondamentale è l’asseverazione dei lavori da parte di un tecnico abilitato in cui si certifichi il raggiungimento dell’efficienza energetica/sismica preventivata a inizio lavori, il rispetto del massimale di costo ammesso per ciascun intervento, l’utilizzo dei materiali corretti ed ecologici. Questa comunicazione deve essere inviata all’ENEA.

Solo per chi intende cedere il credito o avere lo sconto in fattura è necessario ottenere il “Visto di conformità” sulla documentazione per attestare la correttezza e la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus; visto che può essere rilasciato dal Responsabile del Caf.

Queste sono le principali indicazioni per orientarsi in merito al Superbonus.
A conclusione, resta la constatazione che, essendo un provvedimento di vasta portata e con molteplici articolazioni, è oggetto di continui aggiornamenti e chiarimenti normativi. 

Restano ancora alcune lacune sulle procedure pratiche ma che giocoforza concretizzano e rendono applicabile la normativa.
La maggior parte delle banche, ad esempio, è ancora in fase di definizione delle procedure per accollarsi il credito ceduto dal contribuente, elemento cardine per l’appeal dell’agevolazione. 
Sul lato teorico e normativo, al contrario, i punti restano più definiti.

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