Assistenza fiscale

Convenzione Assocaaf 2017

Facciamo seguito a quanto pubblicato nella rivista di febbraio 2017 (pagine 28 e 29) in merito alla rinnovata convenzione con Assocaaf.

COSA È INDISPENSABILE PORTARE AD ASSOCAAF

  1. Tessera di convalida iscrizione ALDAI per l’anno 2017 oppure ricevuta dell’avvenuto versamento della quota.
  2. Fotocopia di tutta la documentazione da inserire nel 730 che Assocaaf deve conservare per l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente deve conservare la propria copia fino al 31 dicembre 2022.

PRINCIPALI NOVITÀ PER IL 730/2017

  • Spese di istruzione: è stato alzato a € 564 per alunno (nel 730/2016 € 400 per alunno) il limite previsto per la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione(scuole elementari e medie) e della scuola secondaria (scuole superiori) del sistema nazionale di istruzione (pubbliche o private). Si ricorda che tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per l’utilizzo della mensa scolastica e spese pre-post scuola (in quanto essendo servizi scolastici integrativi, sono strettamente collegati alla frequenza scolastica). Non sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa.
  • Spese universitarie: il tetto massimo per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università non statali, è stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  • Premi di risultato: da quest’anno ai dipendenti del settore privato con redditi fino a € 50.000, cui sono stati corrisposti premi di risultato d’importo non superiore a € 2.000 lordi (€ 2.500 lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro), è riconosciuta una tassazione agevolata. In particolare se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore non si applica alcuna tassazione altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% sulle somme percepite. Si ricorda che le eventuali spese rimborsate tramite welfare aziendale (mediche, mutuo, scolastiche, ecc.) non possono essere fatte valere nel modello 730.
  • Prorogata l’aliquota di detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio e per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (per quest’ultime si ricorda che l’importo massimo detraibile è €10.000 ad immobile).
  • Prorogata l’aliquota di detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
  • Detrazione spese arredo immobili giovani coppie: alle giovani coppie, sposate o anche per i conviventi di fatto da almeno tre anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni (al 31 dicembre 2016), che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di € 16.000, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale. 
  • Detrazione spese per dispositivi multimediali per il controllo da remoto: è riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.
  • Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale: è riconosciuta la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a € 55.000.
  • Detrazione IVA pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B: a chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50% dell’IVA pagata nel 2016. 
  • Assicurazioni a tutela delle persone con disabilità grave: dal 2016 per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, è elevato a € 750 l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19%. 
  • Erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave: dal 2016 è possibile fruire della deduzione del 20% delle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a € 100.000, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza.
  • Regime speciale per i lavoratori rimpatriati (rientro cervelli): per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.
  • School bonus: per le erogazioni liberali di importo fino a € 100.000 effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate che sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo. 
  • Credito d’imposta per videosorveglianza: è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per la videosorveglianza dirette alla prevenzione di attività criminali.
  • Utilizzo credito da integrativa a favore ultrannuale: il Dl 193/2016 ha allungato la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore fino al 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quella originaria (la normativa precedente dava il limite di un anno). Dal 2016 è quindi possibile indicare l’importo del maggior credito (se non già chiesto a rimborso) risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata entro i nuovi termini.
  • Identificativo del contratto di locazione in luogo degli estremi di registrazione dello stesso. Per consentire entrambe le modalità sono stati reintrodotti i codici da indicare: 3P (in caso di registrazione telematica tramite SIRIA o IRIS) e 3T (in caso di registrazione telematica tramite altre applicazioni quali Locazioni WEB, contratti on line o modello RLI). 
  • Otto per mille all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG): a decorrere dal periodo d’imposta 2016 è possibile destinare l’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG).

DOCUMENTI NECESSARI PER IL MODELLO 730/2017 REDDITI 2016

  1. Documento di identità: copia documento di identità valido del dichiarante e, se congiunta del coniuge (se non già conferiti in sede di delega o se rinnovati dall'ultima copia fornita).
  2. Tessera sanitaria: copia per il codice fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico (solo per chi non ha presentato la precedente dichiarazione con Assocaaf o in caso di variazioni).
  3. Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente: 730/2016 (redditi 2015) o Unico 2016 (redditi 2015) comprese eventuali dichiarazioni integrative/rettificative o ultima dichiarazione presentata(solo per chi non ha presentato la precedente dichiarazione dei redditi con Assocaaf).
  4. Redditi: Certificazione Unica 2017 (redditi 2016) di: lavoro dipendente e/o pensione e/o autonomo non professionale.
  5. Utili: Certificazione 2017 degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2016.
  6. Terreni e/o fabbricati: visure catastali/atti di compravendita per acquisto, divisione o vendita (solo in caso di variazioni immobiliari avvenute nel 2016). Per gli immobili affittati è necessario il contratto di locazione registrato + estremi di registrazione del contratto dell’Agenzia delle Entrate (cartacea o telematica)+ modello RLI (oppure vecchi mod. 69 e SIRIA). In caso di eredità produrre atto di successione.
  7. Spese sanitarie (franchigia € 129,11): fatture, ricevute, quietanze di pagamento e scontrini fiscali parlanti relativamente al dichiarante, al coniuge ed ai familiari a carico. Nel caso di rimborso da parte di polizza sanitaria, indicare su ogni documento l’importo non rimborsato. Tra le più comuni:
    *prestazioni per visite mediche generiche e/o specialistiche, analisi e terapie;
    *spese odontoiatriche; î ticket ospedalieri/sanitari ed esami di laboratorio; î prestazioni chirurgiche e degenze ospedaliere;
    *scontrini fiscali parlanti riportanti il codice fiscale del contribuente, la natura(farmaco, medicinale, omeopatia o abbreviazioni), qualità (codice AIC) e quantità dei prodotti acquistati;
    *dispositivi medici (solo ed esclusivamente quelli che riportano la marcatura CE);
    *lenti oftalmiche correttive, montature per lenti correttive, occhiali premontati per presbiopia, lenti a contatto e relative soluzioni (solo ed esclusivamente se riportano la marcatura CE);
    *acquisto/affitto protesi, apparecchi e attrezzature sanitarie classificate come dispositivi medici;
    *prestazioni rese da soggetti abilitati all’arte ausiliaria della professione sanitaria come ad esempio fisioterapista, dietista, odontotecnico, podologo, ecc.;
    *sedute di psicoterapia (da professionista iscritto all’albo); î certificati medici per usi sportivi, per la patente, ecc..;
    *terapie eseguite nei centri autorizzati: riabilitazione, fisioterapia, ginnastica correttiva, cure termali purché ci sia la prescrizione medica e sul documento di pagamento risulti la figura professionale che ha eseguito la prestazione.
  8. Spese per persone con disabilità: (riconosciuta da Legge 104/92 o certificazione rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di guerra):
    *spese sostenute per mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento (acquisto o affitto di poltrone e carrozzelle, stampelle, trasporto in ambulanza, ecc..) e per sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione (fax, computer, modem, stampante, telefono, ecc.);
    *spese sostenute per acquisto motoveicoli e autoveicoli adattati per soggetti con ridotte capacità motorie, oppure anche di serie (non adattati) per non vedenti, sordomuti, persone con handicap psichico o mentale, sindrome di down, titolari di indennità di accompagnamento, invalidi con gravi e permanenti limitazioni alla deambulazione;
    *spese mediche e di assistenza: medicinali, assistenza infermieristica e riabilitativa, personale qualificato addetto all’assistenza di base o operatore tecnico assistenziale, educatore professionale, altre spese specifiche. Per i ricoveri presso istituti di assistenza, la parte deducibile riguarda le spese mediche di assistenza e non la retta di degenza.
  9. Mutui per acquisto abitazione principale(importo massimo detraibile € 4.000 a mutuo): certificazione relativa agli interessi passivi pagati nel 2016 o quietanze di pagamento (con l’indicazione separata della quota degli interessi), estratto rogito di acquisto (con intestatario, data e importo d’acquisto), estratto contratto di mutuo (con intestatario, data e importo finanziato). Per chi ha acquistato casa nel 2016 anche fattura del notaio (relativa alle competenze per il contratto di mutuo).
  10. Intermediazione immobiliare (importo massimo detraibile € 1.000 ad atto): fattura del soggetto di intermediazione immobiliare per l’acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale ed estratto del rogito riportante i riferimenti dell’avvenuta intermediazione. Non è detraibile quanto pagato all’agenzia per la vendita dell’abitazione principale.
  11. Spese di istruzione fino alla scuola secondaria superiore (importo massimo detraibile € 564 per alunno): ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per iscrizione, contributi volontari e obbligatori, mensa e servizi integrati a scuole dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione (scuola elementare) e della scuola secondaria del sistema nazionale di istruzione. Questa detrazione non è cumulabile con quella del punto 13.
  12. Spese di istruzione universitaria e specializzazione: ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per frequenza universitaria e di specializzazione universitaria, master, dottorato di ricerca, conservatorio, accademia delle belle arti con chiara identificazione del corso di laurea sostenuto. Per le università non statali l’importo detraibile è stabilito annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La spesa non può essere documentata attraverso il modulo di autocertificazione stampabile, di norma, dalla posizione on line dello studente.
  13. Contributo scolastico a favore di scuole di ogni ordine e grado: ricevute della scuola o ricevute dei versamenti attestanti le somme versate con la causale erogazione liberale per innovazione tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento dell’offerta formativa.
  14. Asili nido: (importo massimo detraibile € 632 a figlio fino ai tre anni d’età): quietanze di pagamento della retta di frequenza.
  15. Assicurazioni vita: (importo massimo detraibile € 530): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze relative ai premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni(per polizze stipulate dal 2001 è detraibile solo l’importo certificato relativo al rischio morte ed invalidità permanente superiore al 5%).
  16. Assicurazioni con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (importo massimo detraibile € 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte e invalidità permanente e di quelli per la tutela delle persone con disabilità grave): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze con specifica condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. 
  17. Assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave Legge 104/92 Art. 3 Comma 3 (importo massimo detraibile € 750 al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte e invalidità permanente): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici.
  18. Spese per attività sportive praticate dai ragazzi: (importo massimo detraibile € 210 a figlio): quietanze di iscrizione annuale e abbonamento, per i ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Le quietanze devono riportare i dati anagrafici della società, i dati anagrafici di chi effettua l’attività sportiva e l’oggetto della prestazione sportiva.
  19. Spese funebri: (importo massimo detraibile € 1.550 a decesso): fattura dell’agenzia di pompe funebri. Sul documento indicare in quale percentuale si beneficia della detrazione.
  20. Spese veterinarie: (franchigia € 129,11 e importo massimo detraibile € 387,34): fatture o scontrini di spese sostenute per la cura di animali.
  21. Erogazioni liberali: quietanze di pagamento a favore di Onlus, Ong, istituzioni religiose, movimenti/partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, enti dello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale, delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri stati, effettuate tramite Onlus, organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati, Amministrazioni pubbliche, ecc. Le donazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, con carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari (NON IN CONTANTI).
  22. Spese per assistenza personale soggetti non autosufficienti: (importo massimo detraibile € 2.100, reddito complessivo fino a € 40.000): ricevuta debitamente firmata rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi presta l’assistenza e di chi effettua il pagamento (assistito o familiare dell’assistito) e certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.
  23. Contributi previdenziali ed assistenziali: bollettino assicurazione obbligatoria Inail casalinghe, bollettini riscatto periodo di laurea, pagamenti contributi previdenziali volontari o di ricongiunzione periodi assicurativi, ricevute bancarie o postali relative a contributi obbligatori versati alle casse di categoria (medici, farmacisti, agenti di commercio, ecc…).
  24. Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (importo massimo deducibile € 1.549,37): MAV quietanzati per colf, baby-sitter, assistenti alle persone anziane, con specifica indicazione del trimestre di riferimento, le ore lavorate nel trimestre e la paga oraria.
  25. Previdenza complementare (importo massimo deducibile € 5.164,57): certificazione dei premi versati direttamente dal contribuente (anche per familiari a carico). Non va fornita la documentazione dei contributi trattenuti dal datore di lavoro per i fondi di categoria.
  26. Assegno periodico al coniuge: codice fiscale dell’ex coniuge cui sono corrisposti gli assegni periodici, sentenza di separazione o divorzio, ricevute di versamento/bonifici periodici all’ex coniuge. Non sono deducibili le somme corrisposte in una unica soluzionee quelle destinate al mantenimento dei figli.
  27. Adozioni: certificazione dell’ammontare complessivo della spesa da parte dell’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione di minori stranieri.
  28. Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio-ristrutturazione (36-50-65%):
    *dati catastali dell’immobile, reperibili dal rogito o da una visura; î fatture relative ai lavori eseguiti;
    *bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge;
    *in caso di lavori condominiali la dichiarazione dell’amministratore che attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge con le somme pagate e gli importi detraibili dal singolo proprietario o tabella ripartizione delle spese;
    *per spese antecedenti il 14 maggio 2011, comunicazione al Centro Operativo di Pescara (con ricevuta di invio della documentazione).
  29. Acquisto o costruzione box auto pertinenziale: atto di acquisto, dichiarazione del costruttore con indicazione del costo di costruzione, bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge, preliminare di acquisto registrato (in caso di pagamenti antecedenti il rogito). 
  30. Acquisto mobili e/o grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) (importo massimo detraibile € 10.000 ad immobile): la detrazione spetta solo se collegata all’immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio con spese sostenute dal 26 giugno 2012 (solo per manutenzione straordinaria, Documenti: fatture di acquisto dei beni indicanti la relativa natura, qualità e quantità, ricevute dei bonifici o ricevute di avvenuta transazione ed estratto conto della carta di credito/bancomat. L’intestatario dell’acquisto dei mobili deve essere lo stesso che ha effettuato la ‘ristrutturazione’.
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