Doppia Imposizione sulle Pensioni ?

A sentir parlare di doppi sconti si stimola l'idea che si possa inventare anche la doppia tassazione ai pensionati. Cosi si alimenta la (s)fiducia e si oltraggia la giustizia ...

 

Antonio Dentato 

Componente Sezione Pensionati Assidifer - Federmanager

Le pensioni come bancomat.

Sono stati sterilizzati gli effetti della sentenza della Corte Costituzione n. 70/2015 che aveva dichiarato l’incostituzionalità della sospensione biennale (2012-2103) della perequazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e migliaia di ricorsi sono stati rimessi alla Corte Costituzionale da Tribunali Civili, Sez. lavoro e da Sez. Regionali della Corte dei Conti
Intanto continuano dal 2012 i prelievi, nella forma di “contributo di solidarietà” a carico degli ex iscritti ai Fondi speciali, ex fondi: INPDAI, Volo, Telefonici, Elettrici, Ferrovieri, Ferrotranvieri, tutti confluiti nell’Inps. Sono stati respinti, intanto, i due ricorsi pilota presentati ai Tribunali di Bologna e Vicenza, mentre è tuttora pendente quello presso il Tribunale di Modena, con prossima udienza prevista il prossimo 20 giugno.
Nel frattempo la Corte costituzionale, ribaltando totalmente la precedente sentenza n.116/2013, con una nuova pronuncia, la sentenza n.173/2016, ha dato legittimità ai “contributi di solidarietà”, purché emanati “una tantum”, e per esigenze previdenziali particolari. Cioè sempre. 
Pur non condividendo né motivazioni né decisione della sentenza appena citata, riteniamo tuttavia che ne vada messo in risalto un pregio. Essa ha riconfermato un principio importante, cioè che “il contributo di solidarietà” è costituzionalmente illegittimo se assume la forma di tributo. Detta in altri termini più precisi, e per riferirci al caso di cui parleremo: è costituzionalmente illegittimo un prelievo sulle pensioni quando assume la forma di tributo, in forma discriminatoria, rispetto a cittadini che, a parità di condizioni, non subiscono invece alcuna incisione patrimoniale. Non è l’unica sentenza al riguardo, ma è la più recente ed è stata già oggetto di esame, ad esempio con le sentenze n° 223/2012,  241/2012.

E’ importante tenere in buona evidenza questo principio.

Soprattutto in un tempo in cui si va diffondendo la tesi in base alla quale sulle pensioni di imposte se ne potrebbero applicare addirittura due. Una ordinaria (IRPEF) sulla parte attribuita con il sistema retributivo, l’altra selettiva, sulla differenza in più percepita rispetto all’importo calcolato con il sistema contributivo. In rete l’ipotesi è adeguatamente argomentata. In alcuni casi anche abbastanza supportata e condivisa. Vale la pena allora rifletterci su, anche ai fini di ulteriori approfondimenti in dibattiti e valutazioni nelle sedi delle rappresentanze sindacali.

Le pensioni come redditi da capitali.

La proposta parte da osservazioni critiche, costantemente ripetute: vi sono trattamenti pensionistici che non trovano corrispondenza nei contributi versati. La parte eccedente sarebbe un “regalo” a chi la percepisce.  Pertanto sarebbe “equo” assoggettarla ad una imposta aggiuntiva differenziata. Al riguardo viene richiamata la teoria della discriminazione qualitativa dei redditi in base alla quale si ritiene possa darsi rilevanza al fatto che le pensioni retributive sono in parte "non guadagnate". Come tali potrebbero essere suscettibili di prelievo, schivando così anche la censura costituzionale. Anche un recente articolo pubblicato su “lavoce-info” sostiene questa tesi. Fa l’esempio dei redditi da capitale gravati da un’aliquota sostitutiva e fissa; richiama anche l’altro articolo, quello diffuso dalla stessa Rivista online il 14.01.2014: “Pensioni: l’equità possibile”, Autori: Tito Boeri, Fabrizio Patriarca e Stefano Patriarca. La proposta, con alcune varianti, è stata ripresa successivamente nel documento INPS” Non per cassa ma per equità”. Motivo della proposta è che il contributo ridurrebbe “molte delle iniquità ereditate da decenni in cui le pensioni sono state gestite con finalità di tipo elettorale”. Mentre questo però tendeva ad introdurre un “contributo di equità” basato sulla differenza tra pensioni percepite e contributi versati, limitatamente a chi percepisce pensioni di importo elevato, il nuovo articolo pubblicato il 17.03.17, intitolato “Come tassare le pensioni d’oro”, propone di istituire un’imposta specifica sulla quota c.d. “regalo”: un’imposta destinata ad incidere di più sulle pensioni caratterizzate da una maggiore quota di privilegio. Nell’articolo lavoce-info.it del 17.03.17 “Come tassare le pensioni d’oro” l’autore Antonio Massarutto parte dall’affermazione che “circa 850mila “pensioni d’oro” valgano qualcosa come 45 miliardi di euro all’anno. Sono solo la punta dell’iceberg di un mondo di privilegi che la Prima Repubblica ha lasciato in eredità, mance elargite per comprare il consenso a una traballante democrazia.
Proposta suggestiva, rispettosa della progressività dell’imposizione fiscale, ma che, a nostro avviso, non è conseguente alle premesse. Non spiega perché delle categorie sociali che avrebbero ricevuto vantaggi dalla prima Repubblica, ad essere presi di mira debbano essere i pensionati. Quasi percettori di trattamenti non dovuti.

Il “forfettone”

I due articoli, ma anche altri in materia, hanno a fattor comune un nuovo sistema per il ricalcolo delle pensioni attribuite con il sistema retributivo o misto. Un sistema capace di distinguere la parte pensionistica coperta dai contributi versati e capitalizzati, da quella che invece costituisce un “privilegio”, “un regalo”.  Su questa parte, dicono i proponenti, equità vuole che s’imponga un prelievo.  Come? Mettendo in moto un meccanismo forfetario (c.d. “forfettone”) il cui prodotto finale sarebbe un nuovo importo pensionistico, calcolato in base alle regole stabilite dal D.lgs. 180/97. Il meccanismo sarebbe alimentato dalle informazioni in possesso dell’Inps, con riferimento, per una prima parte, ai periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995 e, per una seconda parte, con riferimento ai periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue sarebbe costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Ma per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche il periodo di riferimento sarebbe quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.

Una scelta volontaria

Operazione di ordinaria esecuzione, questa, alla data del citato Decreto Legislativo. Più problematico effettuarla oggi, a distanza di 20 anni dalla sua emanazione. Perché il meccanismo di ricalcolo fu concepito come transitorio e integrativo della legge n.335/’95. Il c.d. “forfettone” fu pensato a favore di coloro che, sulla base dei parametri temporali citati e, comunque, prima dell’attribuzione della pensione, facevano i loro conti, valutavano i risultati che derivavano dall’applicazione di uno dei due sistemi (retributivo o contributivo), e optavano per quello che ritenevano più conveniente. Scelta volontaria, quindi, che implicava l’adesione ai parametri standard fissati nel meccanismo di cui parliamo. Ma se quel meccanismo, con le relative regole di funzionamento, concepito come opzionale, lo si volesse rispolverare oggi, per farne strumento di applicazione obbligatoria, riteniamo che sarebbe una forzatura eccessiva.

Una forzatura eccessiva, ma soprattutto un confronto impari

Non tutti hanno conservato i documenti relativi alla loro carriera lavorativa. E, pertanto, sarebbe difficile, quando non impossibile, far valere in un eventuale confronto con l’ente erogatore, dati che potrebbero portare ad esiti diversi da quelli prodotti con la procedura del decreto citato.  E, pertanto, nell’ applicazione obbligatoria di quel meccanismo, verrebbe meno l’uguaglianza tra le parti in un eventuale vertenza giudiziaria.  Da una parte l’ente previdenziale con dati teorici, elaborati sulla base di parametri standard, dall’altra gl’interessati senza nessuna possibilità di opporre una propria documentazione, altrettanto probante. I principi dell’art 24 e, per relazione, l’art 3 della Costituzione, sarebbero irrimediabilmente violati.

L’identità pensionistica

Le ipotesi enunciate si esercitano in teoriche formule matematiche che, tuttavia, non colgono la peculiarità di ogni prestazione. Tutte sono pensioni, ma non tutte le pensioni sono uguali, perché ciascuna ha una sua identità: porta con sé la storia del lavoratore e la specificità del lavoro che l’ha prodotta; è il frutto delle attività materiali, delle responsabilità e degli oneri che egli ha sostenuto. Anche per questo la Consulta ha qualificato il trattamento pensionistico ordinario come “retribuzione differita”  e che pertanto “il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa”.   Ricalcolarle tutte, queste pensioni, sulla base di parametri uniformi, ricondurle tutte, ex post, ad uno modello unico, significherebbe trascurare le diverse incidenze che su ciascuna pensione hanno avuto gli elementi che hanno concorso a formarla. A nostro avviso, occorrerebbe riflettere, per esempio, sul valore da attribuire ai contributi figurativi rispetto a quelli effettivamente versati, ai riscatti di anni di laurea (quando presi in conto) che hanno seguito logiche estranee a quelle attuariali; sempre dal punto di vista attuariale, dovrebbero essere dipanate molte questioni relative a chi è stato collocato in quiescenza in seguito a crisi aziendali o a problemi di salute; dovrebbero essere recuperati al ricalcolo anni di lavoro espletati, contributi versati  e mai presi in conto ai fini del calcolo finale; componenti stipendiali (indennità varie) assoggettati a prelievi previdenziali, ma esclusi ai fini pensionistici.

I dati mancanti

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare! Mai proverbio è stato più azzeccato al discorso che stiamo facendo. Infatti, affrontare tutte le problematiche esposte e risolverle sulla base di medie standard e parametri teorici uniformi appare un esercizio destinato all’impraticabilità. Soprattutto perché, quando l’INPS annuncia di poter “condurre l’analisi delle singole posizioni assicurative procedendo alla ricostruzione della storia contributiva dell’assicurato sulla base di tutte le informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto stesso”, si affretta subito a mitigare la notizia. Con molta correttezza non dissimula la verità.  Dice che: “il calcolo contributivo comporta la disponibilità delle informazioni relative a tutta la storia contributiva del lavoratore che nel caso di pensioni con decorrenza lontana nel tempo risulta assai difficoltosa”. Più che difficoltosa, si tratta di una storia non più ricomponibile. Infatti i Vertici INPS hanno chiaramente detto che i dati per il ricalcolo, nel settore privato mancano o sono parziali o sono inutilizzabili per vari motivi; che i dati per il ricalcolo, nel settore pubblico, sono del tutto assenti, come emerso nell’audizione INPS del 15 marzo 2016 dinanzi alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Per giunta molte pensioni, se ricalcolate con il sistema contributivo, aumenterebbero, dando luogo ad un risultato completamente opposto a quello auspicato; come risulta dal comunicato CIDA, 15 marzo 2016, nel quale si rileva dalle micro simulazioni che la convenienza del ricalcolo contributivo esiste per quelli che hanno avuto percorsi di carriera lunghi, ricchi e continui. Ci perderebbero, invece, le pensioni provenienti da carriere brevi, discontinue e scarsamente remunerate. Pertanto, nella legge di stabilità 2015 (legge 190/2014 - art. 1 comma 707 – 709) si è corsi ai ripari, ed è stato stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo. Alla faccia di chi continua a predicare che il sistema retributivo è stato molto generoso rispetto all’attuale contributivo! Se così stanno le cose,  né il “contributo di equità” né una seconda imposta (“pension tax” o altra denominazione che sia) appaiono praticabili. In ogni caso, al di là di ogni ulteriore puntualizzazione, resta il fatto più rilevante, cioè che non sono più reperibili i “componenti” necessari a far funzionare il meccanismo forfetario previsto dal D.lgs. 180/’97: mancano le necessarie informazioni. 
Ce ne rammarichiamo, perché si sarebbe potuto mettere fine, una volta per tutte, a una polemica che da troppo tempo insinua sospetti e genera conflittualità intergenerazionale.  Vantaggiosa solo a chi l’alimenta per trarne strumentale tornaconto.

Intervenire su distorsioni e privilegi

Fortunatamente la partita non è chiusa. Non sono poste al riparo da controlli e verifiche quelle pensioni indiziate di essere state acquisite raggirando le disposizioni di calcolo e di attribuzione delle medesime. Nella diffusa percezione che i trattamenti pensionistici d’importo particolarmente elevato costituiscano spesso il frutto di ingiustificate normative di favore e di veri e propri privilegi, il Parlamento, affrontando il tema delle c.d. “pensioni d'oro”, ha impegnato il Governo ad adottare interventi intesi a correggerne eventuali distorsioni e privilegi derivanti dall'applicazione dei sistemi di computo retributivo e contributivo (mozione, 8 gennaio 2014, Camera dei Deputati). Non sappiamo se è stato dato seguito correttamente a questo mandato; se e quali interventi siano stati effettuati e quali distorsioni siano state raddrizzate. Ma siamo convinti che gli strumenti correttivi dell’ ”abusivismo pensionistico” debbano essere, appunto, indagini puntuali e mirate, piuttosto che misure al limite della legittimità costituzionale, peraltro applicate a un circoscritto numero di pensionati (sempre gli stessi), su poco meno di 16milioni in totale; pensionati pregiudizialmente segnalati, come detto, quali eredi “privilegiati” della Prima Repubblica.  Asserzioni da respingere, soprattutto quando si fa di tutte le erbe un fascio: di quelli che la pensione se la sono guadagnata pagando sempre e integralmente le imposte dovute, versando elevati contributi previdenziali, come prescritto dalle disposizioni all’epoca vigenti, e quelli che di quelle disposizioni hanno sfruttato distorte applicazioni, ricorrendo a cavilli e sotterfugi.

Uno strano Paese.

La crisi economica ha colpito tutti. E tutti siamo chiamati a sostenere le esigenze economiche e sociali del Paese in rapporto alla capacità contributiva e dei criteri di progressività e di non discriminazione delle imposte. Così dovrebbe essere.  Ma così non è, se sono i lavoratori dipendenti e i pensionati a versare la maggior parte dell'Irpef (su di loro grava l'82% della principale imposta); e se quasi il 60% del suo peso è scaricato sui redditi medi; così non è, se l’enorme evasione/elusione fiscale e contributiva è la costante negli accertamenti che annualmente compiono le istituzioni preposte. Media 110 miliardi di euro l'anno. 
Far passare il messaggio che sia possibile fronteggiare le disuguaglianze che la crisi economica ha aggravato, escogitando nuove forme d’imposte da scaricare addosso ad un ridotto numero di persone è esercizio quantomeno fuorviante.
Strano Paese il nostro: ottime attitudini intellettuali impegnano talento e sapere in studi intesi ad appesantire ulteriormente il fardello fiscale su chi ha sempre rispettato i suoi obblighi sociali, pagando imposte e contributi. Doti che però non sembra investano altrettanta energia a sostegno di misure che costringano a farlo chi quegli obblighi non li rispetta. Veramente strano questo Paese!

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