Riduzioni delle pensioni: cronaca breve delle fonti normative
Una pubblicazione dell’INPS: molte informazioni e una lunga lista di disposizioni, espressioni delle politiche pensionistiche e assistenziali che si sono succedute in Italia negli ultimi 30 anni
Antonio Dentato
- I cosiddetti “contributi di solidarietà”, misure che, nella valutazione della Corte dei Conti “sia pure formalmente fuori dal perimetro dell’Irpef, operano come l’Irpef, intrecciandosi con la stessa imposta”. (Cfr. Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica).
- I provvedimenti che hanno bloccato o modificato in peggio il sistema di rivalutazione (perequazione) delle pensioni.
1. D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Riforma Amato)
- Graduale incremento dell’età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini.
- Graduale innalzamento del requisito minimo di contribuzione utile da 15 a 20 anni.
- Perequazione delle pensioni sulla base del solo adeguamento al costo vita e non più anche alla dinamica salariale
2. Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini)
- Introduzione del sistema contributivo per il calcolo della pensione per i soggetti che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996.
- Viene prevista una nuova disciplina dei trattamenti a favore dei superstiti di assicurato e pensionato e degli assegni di invalidità posti in relazione con i redditi dei beneficiari.
3. Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (prima Riforma Prodi)
- Blocco totale della perequazione del 1998 per le pensioni vigenti superiori a 5 volte il minimo e il blocco totale per gli anni 1999-2000 per le pensioni superiori a 8 volte il minimo
4. Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004)
- Introduzione del contributo di solidarietà (nella misura del 3%) sulle pensioni superiori a venticinque volte quello stabilito dall’art.38 della Legge 448/2001 (un milione di lire), rivalutato annualmente.
5. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) articolo 1, c. 222
6. Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (seconda Riforma Prodi)
- Viene bloccata completamente nel 2008 la perequazione per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo.
7. Legge 3 agosto 2009 n. 102
- Età pensionabile delle donne nel pubblico impiego aumentata gradualmente fino a 65 anni.
8. Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 articolo 2, comma 2
Contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo (inclusi i trattamenti pensionistici) superiore a 300.000 euro lordi annui per gli anni 2011-2013 (termine successivamente prorogato per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 590, della L. 147/2013). Le modalità di attuazione delle disposizioni sono state dettate dal D.M. 21 novembre 2011.
9. Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
- Blocco completo della perequazione per i redditi pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS, per gli anni 2012 e 2013.
- Istituzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni speciali (*) e del Fondo Volo, la cui misura è proporzionale agli anni di anzianità antecedenti il 1996.
10. Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- Introduzione del contributo di solidarietà sugli importi di pensione superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS.
1. Rigetto dei ricorsi: Ordinanza della Corte n.173/2016 che dichiara la legittimità dei “contributi di solidarietà”, se ricorrono particolare circostanze e utilizzato come misura una tantum.Art.1 c. 483.
2. Modifica, per il triennio 2014-2016, del sistema di perequazione stabilito dall'articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, con limitazioni via via crescenti per pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo trattamento INPS; proroga di queste limitazioni fino al 2018, in base alla Legge n. 208/2015, art. 1, c. 286.
11. Legge 23 dicembre 2014, n. 190
- Introduzione di un tetto alle pensioni calcolate con il sistema misto Fornero che ora non possono superare l’importo che risulterebbe dal calcolo interamente retributivo.
12. Sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte Costituzionale
- Dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 24, comma 25, della “Riforma Fornero”, […]
13. Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65
L’art. 1, nell’intento di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza n. 70 della Corte Costituzionale, stabilisce una rivalutazione delle pensioni nella misura del 100% per i trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS e una rivalutazione parziale e retroattiva dei trattamenti superiori a tre e fino a sei volte il minimo. Nessuna rivalutazione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
14. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)
- Viene prorogato per altri due anni, 2017 e 2018, il meccanismo di perequazione introdotto dalla Legge 147/2013.
15. Sentenza n. 250 del 25 ottobre 2017 della Corte Costituzionale
Respinge i ricorsi contro il D.L. n. 65 del 2015 (V. p.n.12 e p.n. 13). “In quanto (tale decreto - si legge nella Sentenza - n.d.r.) ha introdotto una nuova non irragionevole modulazione del meccanismo che sorregge la perequazione, la cui portata è stata ridefinita compatibilmente con le risorse disponibili”.16. Legge 30 dicembre 2018, n. 145
17. Sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2020
Le buone notizie...
18. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
- Modifica della disciplina transitoria della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 e introduzione di una nuova disciplina a regime, a partire dal 2022. Per gli anni 2020-2021, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria precedente, la quale prevedeva un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo).
- In sostanza il meccanismo di perequazione viene applicato nella forma progressiva per scaglioni negli anni 2011 e 2022, mentre negli anni intermedi viene applicato con il sistema cosiddetto “a fasce”. In questo caso la percentuale di rivalutazione determina rilevanti perdite, in quanto applicata sull’ intero importo pensionistico.
- È opportuno tenere conto delle conseguenze delle modifiche in peggio o dei blocchi temporanei della perequazione. L’effetto trascinamento della mancata valorizzazione si cumula anno su anno vita natural durante del pensionato, con esiti che si ripercuotono anche sugli assegni di reversibilità.