Riduzioni delle pensioni: cronaca breve delle fonti normative

Una pubblicazione dell’INPS: molte informazioni e una lunga lista di disposizioni, espressioni delle politiche pensionistiche e assistenziali che si sono succedute in Italia negli ultimi 30 anni

Antonio Dentato   

Componente Sezione Pensionati Assidifer - Federmanager
Segnaliamo un’interessante documento dell’INPS. Si tratta della pubblicazione periodica “Statistiche in breve, a cura del Coordinamento Generale Statistico Attuariale, Ottobre 2022, Anno 2021”  che illustra le prestazioni pensionistiche e i beneficiari del sistema pensionistico italiano al 31.12.2021.
I dati sono raccolti anche in tabelle ed esposti con grafici. Si possono leggere così, con immediatezza, a solo titolo di esempio: pensionati per numero di pensioni percepite, pensionati per classe di età, importi, pensionati per ripartizione geografica e classe di età. 

Al documento è allegata un’Appendice Normativa, sulla quale richiama l’attenzione il comunicato stampa dell’INPS (27 ottobre 2022): si tratta dell'elenco delle principali norme che hanno caratterizzato l’evoluzione del sistema pensionistico italiano nel corso degli ultimi 30 anni. È anche un buon filo conduttore per seguire le successive stratificazioni delle politiche pubbliche che, negli stessi anni, si sono andate formando nelle materie di previdenza e assistenza sociale. Oltre ai provvedimenti che, indubbiamente, possono considerarsi migliorativi del sistema, vi si leggono anche quelli che lo hanno appesantito. 

Per l’argomento che intendiamo trattare, dall’Appendice abbiamo selezionato quei provvedimenti riduttivi che, per anni, ripetutamente, hanno colpito le pensioni. In particolare:
  1. I cosiddetti “contributi di solidarietà”, misure che, nella valutazione della Corte dei Conti “sia pure formalmente fuori dal perimetro dell’Irpef, operano come l’Irpef, intrecciandosi con la stessa imposta”.  (Cfr. Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica)
  2.  I provvedimenti che hanno bloccato o modificato in peggio il sistema di rivalutazione (perequazione) delle pensioni. 
Su questi ultimi riteniamo opportuno richiamare, ancora una volta, se mai ve ne fosse bisogno, l’attenzione dei nostri lettori.  A differenza dei cosiddetti  “contributi di solidarietà” che colpiscono i redditi pensionistici quasi come imposte aggiuntive (nel senso appena detto), le sospensioni temporanee o le modifiche peggiorative del sistema di perequazione determinano perdite del potere di acquisto non più recuperabili perché hanno un effetto trascinamento, anno su anno, vita natural durante del pensionato, con esiti regressivi che si ripercuotono, ovviamente, anche sui trattamenti di reversibilità.
Ad alcuni dei provvedimenti tratti dall’Appendice, selezionati e trascritti come detto sopra, ne abbiamo fatti seguire altri, da noi individuati (forse non esaustivi), ma che riteniamo abbiano avuto lo stesso effetto. In qualche caso abbiamo aggiunto qualche commento. 

Nota per i lettori: le nostre integrazioni  ai testi selezionati dall’"Appendice normativa” sono inserite nei box grigi; i commenti al testo invece sono riportati in corsivo.

1. D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (Riforma Amato)
  • Graduale incremento dell’età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini.
  • Graduale innalzamento del requisito minimo di contribuzione utile da 15 a 20 anni.
  • Perequazione delle pensioni sulla base del solo adeguamento al costo vita e non più anche alla dinamica salariale
    2. Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma Dini)
    • Introduzione del sistema contributivo per il calcolo della pensione per i soggetti che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996. 
    • Viene prevista una nuova disciplina dei trattamenti a favore dei superstiti di assicurato e pensionato e degli assegni di invalidità posti in relazione con i redditi dei beneficiari. 
    Art. 1 comma 41, tabella F. Pensione ai superstiti. In alcuni casi i titolari di questi trattamenti subiscono notevoli riduzioni rispetto all’importo del trattamento del de cuius. 

    3. Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (prima Riforma Prodi)
    • Blocco totale della perequazione del 1998 per le pensioni vigenti superiori a 5 volte il minimo e il blocco totale per gli anni 1999-2000 per le pensioni superiori a 8 volte il minimo
    La Legge n. 388/2000 stabilizza il meccanismo di perequazione. Adeguamento al 100% dell’inflazione fino a 4 volte il TM, al 90% per la quota compresa tra 4 e 5 volte il TM, al 75% per la quota superiore a 5 volte il TM.

    4. Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004) 
    • Introduzione del contributo di solidarietà (nella misura del 3%) sulle pensioni superiori a venticinque volte quello stabilito dall’art.38 della Legge 448/2001 (un milione di lire), rivalutato annualmente.

    5. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) articolo 1, c. 222 
    Contributo di solidarietà del 15%, a partire dal 1° gennaio 2007, sul TFR o il TFS e i trattamenti integrativi di importo complessivo superiore a 1,5 milioni di euro. Le modalità di attuazione delle disposizioni sono state dettate con il D.M. 29 ottobre 2010.


    6. Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (seconda Riforma Prodi) 
    • Viene bloccata completamente nel 2008 la perequazione per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo.

    7. Legge 3 agosto 2009 n. 102
    • Età pensionabile delle donne nel pubblico impiego aumentata gradualmente fino a 65 anni. 

    8. Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 articolo 2, comma  2 

    Contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo (inclusi i trattamenti pensionistici) superiore a 300.000 euro lordi annui per gli anni 2011-2013 (termine successivamente prorogato per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 590, della L. 147/2013). Le modalità di attuazione delle disposizioni sono state dettate dal D.M. 21 novembre 2011. 


    9. Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 
    • Blocco completo della perequazione per i redditi pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS, per gli anni 2012 e 2013.
    • Istituzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni speciali (*) e del Fondo Volo, la cui misura è proporzionale agli anni di anzianità antecedenti il 1996. 
    (*) Telefonici, Elettrici, Ferrovieri, Ferrotranvieri, Inpdai, tutti confluiti nell’Inps.

    10. Legge 27 dicembre 2013, n. 147   
    • Introduzione del contributo di solidarietà sugli importi di pensione superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS. 
      1. Rigetto dei ricorsi: Ordinanza della Corte n.173/2016 che dichiara la legittimità dei “contributi di solidarietà”, se ricorrono particolare circostanze e utilizzato come misura una tantum.Art.1 c. 483. 
      2. Modifica, per il triennio 2014-2016, del sistema di perequazione stabilito dall'articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, con limitazioni via via crescenti per pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo trattamento INPS; proroga di queste limitazioni fino al 2018, in base alla Legge n. 208/2015, art. 1, c. 286.

    11. Legge 23 dicembre 2014, n. 190  
    1. Introduzione di un tetto alle pensioni calcolate con il sistema misto Fornero che ora non possono superare l’importo che risulterebbe dal calcolo interamente retributivo. 
     È il meccanismo del “doppio calcolo” – L’art. 1, co. 707 stabilisce che “in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti”. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo. Una chiara riprova che non è vero in assoluto che il tradizionale sistema retributivo sia stato più generoso dell’attuale sistema contributivo.

       

    12. Sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte Costituzionale
    • Dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 24, comma 25, della “Riforma Fornero”, […]  
    Con questa norma la rivalutazione dei trattamenti pensionistici è stata riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%.

    13. Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65  

    L’art. 1, nell’intento di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza n. 70 della Corte Costituzionale,  stabilisce una rivalutazione delle pensioni nella misura del 100% per i trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS e una rivalutazione parziale e retroattiva dei trattamenti superiori a tre e fino a sei volte il minimo.  Nessuna rivalutazione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. 


    14. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) 
    • Viene prorogato per altri due anni, 2017 e 2018, il meccanismo di perequazione introdotto dalla Legge 147/2013.
    Vedi precedente punto n. 10, nota n. 2. Il nuovo meccanismo di perequazione introdotto con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art.1 c. 483, viene prorogato ed esteso anche per gli anni 2017 e 2018.

    15. Sentenza n. 250 del 25 ottobre 2017 della Corte Costituzionale
    Respinge i ricorsi contro il D.L. n. 65 del 2015 (V. p.n.12 e p.n. 13).  “In quanto (tale decreto - si legge nella Sentenza -  n.d.r.) ha introdotto una nuova non irragionevole modulazione del meccanismo che sorregge la perequazione, la cui portata è stata ridefinita compatibilmente con le risorse disponibili”.
     
    16. Legge 30 dicembre 2018, n. 145
    Nel comma 260 dell’art. 1, per il triennio 2019-2021, è introdotta una modifica peggiorativa della perequazione prevista dal meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

    Nel comma 261 dell’art. 1, per cinque anni, è disposta la decurtazione percentuale dell’ammontare lordo annuo dei trattamenti pensionistici superiori a 100.000 euro (cosiddetto contributo di solidarietà). 


    17. Sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2020 
    Con riferimento ai ricorsi presentati contro le disposizioni di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145.  (vedi precedente punto n. 16) la Corte Costituzionale ha ritenuto che:  

    È costituzionalmente legittima la limitazione della perequazione delle pensioni per il triennio 2019-2021.
    Non è costituzionalmente legittima l’imposizione di un contributo di solidarietà per le pensioni superiori a un certo livello annuo per un periodo di 5 anni. È applicabile solo per tre anni, a partire dal 2019.

    Le buone notizie...

    18. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
    • Modifica della disciplina transitoria della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per gli anni 2020-2021 e introduzione di una nuova disciplina a regime, a partire dal 2022. Per gli anni 2020-2021, la misura della perequazione viene stabilita al 100% per i trattamenti pensionistici del soggetto il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 4 volte il suddetto trattamento minimo INPS (anziché pari o inferiore a 3 volte, come nella norma transitoria precedente, la quale prevedeva un'aliquota del 97% per i trattamenti pensionistici di importo compreso tra 3 e 4 volte il minimo).
    • In sostanza il meccanismo di perequazione viene applicato nella forma progressiva per scaglioni negli anni 2011 e 2022,  mentre negli anni intermedi viene applicato con il sistema cosiddetto “a fasce”. In questo caso la percentuale di rivalutazione determina rilevanti perdite, in quanto applicata sull’ intero importo pensionistico. 
    • È opportuno tenere conto delle conseguenze delle modifiche in peggio o dei blocchi temporanei della perequazione. L’effetto trascinamento della mancata valorizzazione si cumula anno su anno vita natural durante del pensionato, con esiti che si ripercuotono anche sugli assegni di reversibilità.

    19. … e subito le smentite

    Ripristinato il tradizionale sistema di perequazione a scaglioni, disposto con la Legge n.160/2019 (vedere punto 18), il Ministero dell’Economia e delle Finanze del nuovo Governo, con Decreto 10 novembre 2022, dà il via alla rivalutazione a 3 scaglioni dal 1º gennaio 2023 (indice Istat +7,3%). Ma il Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2022 ordina lo stop.  
    Cala nuovamente la scure sul meccanismo a tre scaglioni per il biennio 2023-2024, con il contestuale ripristino di quello più penalizzante a 6 fasce (percentuale di valorizzazione sull’intero importo pensionistico).  La coperta è corta, non si possono soddisfare tutte le attese: la rivalutazione piena è assicurata solo ai pensionati percettori di assegni fino a 2.100 euro circa. Per l’effetto trascinamento di cui abbiamo detto sopra, le pensioni di importo superiore continueranno a perdere potere d’acquisto via via che l’ammontare cresce. Accade da trent’anni. La cronaca fin qui raccontata diventa storia delle politiche di “austerity”. Solo per i pensionati. Storia di politiche che non riescono a mantenere la promessa di adeguare i trattamenti pensionistici al costo della vita, se non in modo sempre più improbabile. Una riflessione sul sistema previdenziale si impone con sempre maggiore urgenza, per quelli che sono ora in pensione e, soprattutto, per quelli che lo saranno negli anni a venire, ai quali non si può consegnare un futuro pieno di tante incertezze.  
    Mentre scriviamo è in corso il dibattito sulla Legge di Bilancio 2023. Sapremo solo quando questa sarà definitivamente approvata quale destino è riservato al meccanismo di perequazione delle pensioni.  
    Intanto una cosa la sappiamo di certo: al peggio non c'è mai fine.
    Al riguardo sono di monito le parole del Presidente CIDA, Stefano Cuzzilla, con riferimento alla  piega che sta prendendo il meccanismo di perequazione nella proposta della Legge di Bilancio 2023.  “… Non si possono cambiare le regole a piacimento, siamo in uno stato di diritto che non può essere aggiustato secondo le convenienze. Si rischia di compromettere definitivamente le legittime aspettative dei lavoratori e il patto tra contribuente e Stato”.

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