Finalmente una buona notizia sulle pensioni!
La sequenza ininterrotta di provvedimenti che hanno sistematicamente compresso e talora del tutto escluso la perequazione dei trattamenti pensionistici di maggior importo è posta in discussione dall'ordinanza della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 6 del 17 ottobre 2019.
Mino Schianchi
Presidente Comitato Nazionale di Coordinamento dei Gruppi Pensionati e Vicepresidente ALDAI-Federmanager
Con l’ordinanza 17 ottobre 2019, n. 6, la Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia ha rimesso al giudizio della Consulta l’art. 1, commi 260 -269 della l. n. 145 del 2018. Ha rilevato che i provvedimenti legislativi in questione non rispettano i tre fondamentali principi posti dalla Corte Costituzionale in tema di previdenza: ragionevolezza, adeguatezza, affidamento.
Finalmente una buona notizia! Ma negli ultimi 10 anni quante delusioni abbiamo subito!
A partire dal 1995, in Italia sono state approvate diverse riforme della previdenza che hanno cambiato completamente il sistema di calcolo, di finanziamento, i limiti di età e i criteri del pensionamento allo scopo di rendere il sistema pensionistico sostenibile. Ma i punti critici del sistema riguardavano e riguardano la mancata copertura dei contributi sociali dei costi complessivi delle pensioni, al lordo del carico fiscale. Per coprire quei costi occorre attingere a un pezzo di Irpef.
Gran parte della differenza tra entrate e uscite del Bilancio INPS dipende dal fatto che la spesa previdenziale include una quota significativa di spesa che ha natura assistenziale. Va tenuto conto che vi sono diverse prestazioni assistenziali erogate dall’INPS a persone in condizioni di maggior disagio economico: integrazioni al minimo, pensioni sociali, maggiorazioni sociali, ecc.
Sarebbe importante, allora, separare la spesa per l’assistenza da quella per la previdenza. Una lunga battaglia: ma le nostre proposte, da tempo avanzate, stentano a trovare qualche accoglimento.
In tale contesto, le politiche “punitive” attuate, attraverso riduzione della perequazione e contributi di solidarietà, nei confronti delle pensioni medio-alte sono diventate una costante di tutti i Governi, senza che nessuno si sia preoccupato di aumentare la copertura del sistema pensionistico, di ridurre l’accesso (abusivo) a benefit di natura assistenziale e di anticipo del pensionamento.
Federmanager e CIDA hanno svolto un ruolo fondamentale in difesa
dei nostri diritti e interessi presso le forze politiche e di Governo,
ma la resistenza messa in atto dalle nostre Rappresentanze ha potuto
solo contenere i danni. Dal 2012, in parallelo ad un’intensa attività
di comunicazione e di incontri con il mondo della politica per
rivendicare le proprie ragioni, le nostre Rappresentanze hanno deciso
d’intraprendere le vie giudiziarie a sostegno delle pensioni medio-alte.
Le azioni che le nostre Organizzazioni hanno svolto e svolgono nei
tribunali, prima ancora che volte al recupero di quanto viene sottratto
alle pensioni, vanno intese come difesa dei diritti fondamentali della Costituzione; impegno sociale diretto al ripristino della fiducia nel rapporto Stato - cittadini.
I
principi che le nostre Associazioni stanno difendendo sono: la
ragionevolezza nella ricerca di un “equilibrio” fra le esigenze del
pubblico bilancio e il rispetto dei diritti fondamentali del nostro ordinamento; l’affidamento nelle leggi dello Stato; la natura di retribuzione differita della pensione,
che deve essere trattata fiscalmente come gli altri redditi; la
proporzionalità ed adeguatezza dei trattamenti che vanno assicurati non
solo all’atto della collocazione in pensione dei lavoratori, ma anche
nel corso degli anni successivi, con gli adeguamenti delle prestazioni
al variare del potere d'acquisto della moneta (perequazione).
I
risultati delle azioni giudiziarie intentate sono stati inizialmente,
per noi, positivi (moniti e pronunce favorevoli) ma poi, nel clima
politico e sociale venutosi a creare, favorevole a scaricare sulle
pensioni parte della spesa per riequilibrare la distribuzione dei
redditi e raddrizzare le condizioni finanziarie dell’INPS, le iniziali
argomentazioni della Consulta, che difendevano la certezza del diritto e
il legittimo affidamento a protezione dell’integrità dei trattamenti
attribuiti, sono state via via annacquate, perfino contraddette da pronunce successive. Vale la pena riferire alcuni dati.
Cronologia delle sentenze.
- 5 giugno 2013. Il contributo di solidarietà, istituito il 6 luglio 2011, è giudicato illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n°.116/2013 perché qualificato come “prelievo tributario”;
- 10 marzo 2015. Sentenza n. 70. La Corte Costituzionale accoglie le nostre istanze avverso la limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici stabilita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Legge Salva Italia». Pensavamo di aver messo la parola “fine” ad iniqui provvedimenti nei nostri confronti, ma così non è stato! Come diciamo dopo.
- 22 dicembre 2015. Ordinanza n.274. Questa Ordinanza mette in evidenza i mutati orientamenti della Corte Costituzionale. In essa la Corte afferma che "In relazione ai rapporti di durata, (indennità previdenziali, pensioni, dirette e di reversibilità) non si può riporre alcun ragionevole affidamento nell’immutabilità della disciplina e non sono precluse modificazioni sfavorevoli, finalizzate a riequilibrare il sistema".
- 5 luglio 2016. Sentenza n.173. La Corte Costituzionale ribalta la precedente sentenza n.116/2013. Dichiara la legittimità dei “contributi di solidarietà” ed il nuovo sistema di perequazione per gli anni 2014-2016 stabilito dalla legge di stabilità 2014. In questo caso la Consulta ha ritenuto che trattasi di un “un contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema”. Ma nel contempo, per fortuna, ha fissato dei paletti che poi saranno utili per fronteggiare altri provvedimenti restrittivi.
- 24 ottobre 2017. Sentenza n° 250. La Corte Costituzionale respinge il ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sul blocco della perequazione 2012-2013, così come dettate dal DL 65/2015 (Decreto Poletti). Questa sentenza ha legittimato le misure restrittive a nostro danno. Nella stessa vengono addirittura enunciate le ragioni per le quali le pensioni-medio alte possono essere assoggettate ad ulteriori prelievi. Dice la sentenza che questi trattamenti, per la loro maggiore entità, presentano margini di resistenza all’erosione del potere d’acquisto causata dall’inflazione. E pertanto il blocco della perequazione di questi trattamenti non ne pregiudica l’adeguatezza.
- In date successive, tramite studi legali, sono presentati migliaia di ricorsi alla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sede a Strasburgo) contro il Decreto Poletti (citato) e dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale italiana. Con riferimento all’articolo 6.1 della Convenzione, nei ricorsi si lamenta l’applicazione retroattiva delle norme introdotte con tale decreto.
- Luglio 2018. La Corte di Strasburgo respinge i ricorsi riprendendo molte motivazioni della citata Sentenza n.250 della Corte Costituzionale italiana.
- 17 ottobre 2019, l'ordinanza della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia rimette al giudizio della Consulta l’art. 1, commi 260 -269 della legge n. 145 del 2018 sulle pensioni.
Nonostante la sequenza di sentenze sfavorevoli sopra elencate, perché resto fiducioso dell’accoglimento dei nostri ricorsi pilota?
La Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, oltre ai noti profili di incostituzionalità già evidenziati nei nostri ricorsi precedenti, ha segnalato la non “transitorietà” degli interventi sulle pensioni. In particolare, per quanto riguarda la revisione del meccanismo di rivalutazione delle pensioni, secondo la magistratura contabile, siamo in presenza di “una sequenza ininterrotta di provvedimenti che, secondo modalità diverse ma rispondenti ad una omologa ratio ispiratrice, hanno sistematicamente compresso (e talora del tutto escluso) la perequazione dei trattamenti pensionistici di maggior importo a partire dall’anno 2012. La situazione determinata con la legge di bilancio 2019, porta a considerare detta contrazione per un decennio 2012-2021”. “Il così detto effetto di trascinamento e la definitività della mancata/limitata perequazione esplica effetti significativi che appaiono idonei a minare in misura apprezzabile i margini di resistenza di tali trattamenti.”
A questo punto è bene ricordare che le perdite già sopportate dai dirigenti pensionati per il blocco o la ridotta perequazione sono molto alte. Dai calcoli ricavabili da uno studio elaborato da Itinerari Previdenziali, risulta che, per il periodo 2006-2019, che:
- i pensionati con rendite di 4.000 euro lordi, (52.000 euro annui lordi) hanno accumulato una perdita di 48.770 euro lordi;
- i pensionati che ricevono 8.000 euro lordi di pensione al mese (5.200 netti), in 13 anni, hanno subito una perdita di 105.640 euro lordi.
Ognuno li chiami come vuole.
01 dicembre 2019