Pensioni: la Corte Costituzionale conferma il “raffreddamento” della perequazione 2023
Il meccanismo è legittimo, ma la Consulta richiama il legislatore a tenere conto, per il futuro, delle perdite subite finora dai pensionati
Antonio Dentato
Componente Sezione Pensionati Assidifer - Federmanager
gni volta c’è la speranza che cambi verso. Poi, arriva la sentenza ed è tutto come prima. Anche se non proprio tutto.
Con la sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, la Corte Costituzionale ha riconfermato quello che aveva già detto in precedenti Pronunce: piena legittimità del meccanismo di “raffreddamento” della perequazione previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 2022) per i trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo Inps.
Situazione
La sentenza fa seguito a un ricorso cumulativo rimesso al vaglio della Corte Costituzionale con Ordinanza della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna che aveva ritenuto ammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022. Motivazione: la mancata indicizzazione, anche di un solo anno, con la relativa perdita di potere di acquisto della pensione, non è più recuperabile dal momento che le successive rivalutazioni (anche se non decurtate) verranno calcolate non sul valore originario cumulato di diritto, ma sull’ultimo importo nominale eroso dal mancato adeguamento. Peraltro, la disciplina censurata appare come un vero e proprio prelievo coatto di natura tributaria, perché determina una riduzione patrimoniale che colpisce soltanto una specifica parte dei pensionati. Ne deriverebbe una violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di progressività del prelievo tributario. La misura, inoltre, riproporrebbe in modo reiterato interventi nati come eccezionali, trasformandoli di fatto in strumenti ordinari, con conseguente contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e temporaneità che dovrebbero governare simili limitazioni.
Ai dubbi di costituzionalità sollevati nell’Ordinanza citata, la Corte:
- Ha richiamato la propria giurisprudenza già formata su meccanismi anche più stringenti di rallentamento – e persino di blocco – della perequazione delle pensioni.
- Ha escluso la natura tributaria della misura affermando che non ricorrono i requisiti per qualificare il meccanismo come un prelievo di natura fiscale.
- Ha ribadito che non si tratta di decurtazione del patrimonio del pensionato. La pensione, infatti, non subisce una riduzione del suo valore: l’importo è comunque incrementato, anche se con una percentuale più bassa rispetto alla perequazione ordinaria. Il cosiddetto effetto “trascinamento” non integra una perdita patrimoniale.
- La finalità è il contenimento della spesa pensionistica, e non generare entrate destinate al finanziamento della spesa pubblica, come avviene con i tributi.
- La temporaneità riguarda il “contributo di solidarietà”. Pertanto, il principio della necessaria temporaneità vale per questo prelievo sui trattamenti più elevati, e si tratta di misura diversa dalla riduzione della perequazione.
- I meccanismi di riduzione dell’adeguamento all’inflazione devono risultare conformi ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, come già ribadito nella sentenza n. 19/2025.
In sintesi, la Corte Costituzionale ha ancora una volta rigettato il ricorso e confermato che il “raffreddamento” delle pensioni non equivale a un’imposta.
Niente di nuovo quindi. Non del tutto, come dicevamo all’inizio. Perché nella parte conclusiva delle considerazioni che motivano la sentenza, la Corte ha ritenuto opportuno richiamare ancora una volta l’attenzione del legislatore su alcuni aspetti che dovranno guidare eventuali interventi futuri in materia di indicizzazione delle pensioni. In particolare, la Corte:
- Invita a considerare gli effetti delle misure già adottate
Il legislatore, nel valutare nuove modifiche al meccanismo di rivalutazione, deve tenere conto degli impatti riduttivi prodotti dalle norme adottate. - Raccomanda prudenza nel modificare il regime ordinario
La disciplina stabilita dall’art. 1, comma 478, della Legge n. 160 del 2019 (che rinvia al sistema standard, quello stabilito dall’art. 34, comma 1, della Legge n. 448/1998) non dovrebbe essere oggetto di cambiamenti improvvisi o repentini, soprattutto se tali modifiche rischiano di incidere negativamente sulle scelte di spesa delle famiglie. Questo richiamo riprende quanto già affermato nella sentenza n. 19 del 2025. - Sollecita un approccio più attento verso i pensionati del sistema contributivo
In questo sistema di attribuzione della pensione, l’importo dipende in modo diretto da quanto ciascuno ha versato nel corso della vita lavorativa (il cosiddetto montante).
Il fatto che, per la seconda volta nel giro di pochi mesi (cfr. sentenza n. 19 del 14/02/2025), la Corte richiami il legislatore a tenere conto di precisi parametri cui attenersi nel trattare la questione della rivalutazione delle pensioni, ci sembra un fatto positivo. È il segno che i ricorsi, pur non rispondendo nella maggior parte dei casi alle attese dai pensionati, qualche effetto lo producono. Il legislatore, infatti, non può sentirsi totalmente libero di esercitare la propria discrezionalità in materia.
Un rischio da evitare
C’è però un punto su cui occorre richiamare la massima attenzione e che potrebbe condurre a una ulteriore frattura all’interno della componente sociale rappresentata dai pensionati: l’ipotesi di introdurre modulazioni differenziate del meccanismo perequativo in base al tipo di pensione percepita, a seconda che sia stata calcolata con il metodo retributivo o con quello contributivo. Una distinzione di questo genere sarebbe rischiosa e inaccettabile. Rispetto a una tale ipotesi la vigilanza delle nostre Rappresentanze è fondamentale.
01 dicembre 2025
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