Pensioni senza frontiere tra fiscalità, convenzioni ed emigrazioni
Le pensioni italiane pagate all’estero: informazioni in sintesi. Regole fiscali, le convenzioni internazionali, la perequazione automatica, i trend della nuova mobilità. Un mondo poco conosciuto, ma che interessa migliaia di italiani nel mondo
Antonio Dentato
Componente Sezione Pensionati Assidifer - Federmanager
C’è un mondo, quello dei pensionati italiani che vivono all’estero, di cui si conosce poco. È un mondo complesso, stratificato, fatto di regole e di esperienze umane diverse, che non sempre trova spazio nel dibattito pubblico. Quando il tema emerge, l’attenzione dei media si concentra soprattutto sugli aspetti più immediatamente visibili o “notiziabili” – in particolare le questioni fiscali, con il consueto confronto tra vantaggi e svantaggi – tralasciando molte questioni che stanno sotto la superficie.
Dietro i titoli e le semplificazioni si nasconde una realtà ben più articolata: un intreccio di norme, Convenzioni internazionali, prassi amministrative e diritti non sempre ben definiti, che incidono profondamente sulla vita di chi, dopo anni di lavoro in Italia o all’estero, decide di trasferirsi fuori dal Paese d’origine. Pensionati che “a differenza di quanto spesso veicolato dai mass-media, non costituiscono una univoca tipologia di migranti “sdraiati al sole” perché rappresentano, invece, un universo complesso e in espansione che necessita di scomposizioni e analisi”1. Le storie personali si intrecciano così con i sistemi giuridici e fiscali di Paesi diversi, generando situazioni spesso complesse.
Senza nessuna pretesa di affrontare in modo esaustivo una materia tanto articolata, questo contributo intende offrire alcune informazioni di base e qualche spunto di riflessione. L’obiettivo è stimolare un interesse diffuso, più consapevole, verso una realtà spesso silenziosa, ma di grande rilievo, che meriterebbe di essere riconosciuta e raccontata nei suoi aspetti essenziali. Ed è proprio su questi aspetti che, pur nei limiti già detti, ci concentreremo nel seguito.
Classificazione delle pensioni
Le pensioni pagate all’estero possono essere classificate sulla base di diversi fattori2.
In base al settore lavorativo di provenienza del pensionato:
- Pensioni private che riguardano quelle derivanti da lavoro privato (lavoratori dipendenti privati, autonomi, ecc.);
- Pensioni pubbliche derivanti da impiego pubblico (es. ex dipendenti statali o altri ambiti del settore pubblico).
Una classificazione ulteriore viene presentata con riferimento al regime di gestione delle pensioni corrisposte:
- Pensioni gestite in regime nazionale, sulla base di contributi assicurativi versati solamente in Italia;
- Pensioni gestite in regime internazionale sulla base di contributi assicurativi versati in Italia e in altri Stati, ma non sovrapposti;
- Pensioni in regime UE che riguardano pensioni pagate in Paesi che, senza essere membri dell’Unione Europea, fanno parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) -Islanda, Liechtenstein e Norvegia - o la Svizzera associata tramite accordo bilaterale;
- Pensioni gestite sulla base di accordi bilaterali di sicurezza sociale con molti Paesi extra-UE (ad esempio con Stati Uniti, Canada, Australia, Paesi dell’America Latina, ecc.).
Fatta questa fondamentale classificazione, in questo articolo ci concentreremo su un aspetto specifico, quello che — come accennato in precedenza — viene portato più spesso all’attenzione collettiva.
La tassazione delle pensioni degli italiani residenti all’estero
La materia è regolata da norme reperibili sui siti ufficiali dell’INPS. Ma fonti di riferimento essenziali ai fini della stesura delle Convenzioni sono le regole stabilite dai modelli OCSE (OECD) e ONU. E per l’Italia, in particole, un riferimento essenziale sta nelle indicazioni e osservazioni dell’Agenzia delle Entrate cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento3. Qui se ne propone una breve sintesi.
In via preliminare, si precisa che un pensionato italiano residente all’estero che percepisce una pensione dall’Italia è, in linea generale, tenuto a dichiarare tale reddito in Italia, salvo esenzioni previste da specifiche disposizioni. Per evitare che lo stesso reddito pensionistico sia tassato sia in Italia sia nello Stato estero di residenza, l’Italia ha sottoscritto numerose Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali con altri Paesi. Si tratta di Trattati internazionali, ciascuno con disposizioni specifiche.
Distinzione tra pensioni pubbliche e private
Le Convenzioni internazionali prevedono regole differenziate per le pensioni pubbliche e private. Le pensioni pubbliche – corrisposte per servizi prestati allo Stato o ad altri enti pubblici, come detto sopra – sono di norma tassate esclusivamente dallo Stato che le eroga (per l’argomento che trattiamo: l’Italia). Le pensioni private, invece, seguono regole diverse.
Tassazione esclusiva nel Paese di residenza
Nei casi di pensioni private, la pensione è tassata in uno solo dei due Stati. Di norma si tratta del Paese di residenza del pensionato. Le Convenzioni che regolano la materia prendono a riferimento l’uno o l’altro dei modelli internazionali citati.
Tassazione con soglia di esenzione o con aliquote agevolate
Vi sono Convenzioni nelle quali è stabilito che la tassazione sia basata sul livello della prestazione, cioè che siano tassate dal Paese di residenza, ma contemporaneamente, quelle pari o superiori a una determinata soglio (es. 5.000 dollari USA) siano tassate in entrambi gli Stati contraenti, per la parte eccedente tale importo (caso della Convenzione Italia-Brasile contro le doppie imposizioni fiscali, ratificata dalla legge n. 884/1980).
Tassazione concorrente con credito d’imposta
Accade quando sia lo Stato di residenza che lo Stato erogatore possono esercitare la propria potestà impositiva sulla pensione. È questo il caso in cui scatta il meccanismo del credito d’imposta che evita la doppia imposizione effettiva: lo Stato estero di residenza riconosce al pensionato un credito per le imposte già versate in Italia.
Rivalutazione (perequazione) delle pensioni pagate all’estero
La questione della rivalutazione delle pensioni secondo la norma standard (art. 34, comma 1 della legge n. 448/1998) viene talvolta accostata, non sempre in modo appropriato, al tema della tassazione, quando si affronta la questione degli assegni erogati a pensionati residenti all’estero. Occorre tenere presente che si tratta di ambiti profondamente diversi, regolati da norme distinte, ciascuna con propri obiettivi e specificità.
Sul piano normativo, infatti, per quanto riguarda la perequazione automatica, non vi è alcuna differenza tra assegni pagati a pensionati italiani residenti in Italia e quelli residenti all’estero, In altre parole, il fatto di risiedere fuori dall’Italia non incide in alcun modo sull’applicazione del meccanismo di adeguamento al costo della vita.
Un caso a sé è la Legge di Bilancio per il 2025 nella quale è stata introdotta, per la prima volta – in via eccezionale e temporanea – una misura restrittiva rivolta esclusivamente ai pensionati residenti all’estero con trattamenti superiori al minimo INPS. Si è trattato, in sostanza, di un congelamento dell’adeguamento all’inflazione che ha coinvolto circa 60mila pensionati, penalizzati unicamente per la loro residenza fuori dai confini nazionali. Una norma iniqua di cui Federmanager ha chiesto l’abolizione.
La questione resta aperta, anche in relazione a possibili profili di contrasto con principi costituzionali, norme di diritto europeo e disposizioni contenute nelle convenzioni bilaterali.
Nel frattempo, considerando il carattere temporaneo ed eccezionale della misura – così come scritto nella legge stessa – a partire dal 1° gennaio 2026 tutti i trattamenti pensionistici, indipendentemente dal luogo di residenza dei titolari, dovrebbero tornare a essere rivalutati secondo le regole generali della perequazione automatica. Ma lo sapremo solo con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026.
Variabili
L’elencazione precedente non esaurisce tutte le variabili di natura fiscale.
- In molte Convenzioni, l’imposizione può dipendere anche dalla cittadinanza del pensionato: se ha conservato quella italiana; se ha acquisito quella del Paese di residenza o se possiede una doppia cittadinanza
- In alcuni casi, è rilevante anche la natura dell’attività lavorativa che ha generato la pensione: ad esempio, se il lavoro è stato svolto in un’impresa privata che operava in un servizio pubblico, o se la pensione dipende da attività autonoma o commerciale.
- Ulteriori complessità possono derivare anche da mutamenti della politica economica dei Paesi firmatari delle Convenzioni. E questo può influire sul trattamento fiscale. Infatti può accadere, ad esempio, che un Governo decida di ridurre o abolire le agevolazioni fiscali previste per i pensionati esteri, al fine di rispondere a nuove esigenze economiche interne.
- Infine, complessità possono derivare da nuove interpretazioni di norme contenute in Convenzioni stipulate molti anni addietro. Un diverso significato attribuito a termini chiave può modificare sostanzialmente i criteri di tassazione. In queste situazioni, oltre a possibili ricorsi in via giudiziaria, di norma vengono intraprese iniziative diplomatiche e negoziali basate sul principio di reciprocità tra Stati contraenti.
Tutte queste variabili confermano la complessità della materia. Ogni situazione va esaminata caso per caso, tenendo conto delle normative, della prassi amministrativa e delle circostanze personali del pensionato. Soprattutto tenendo conto che le Convenzioni internazionali di cui parliamo sono state stipulate in momenti storici diversi, spesso dettati da valutazioni economiche e rapporti politici del tempo. Questo significa che non sempre rispondono a criteri di uniformità, e che la loro interpretazione può risultare complessa.
Reciprocità e contributo allo sviluppo economico
Riprendendo la questione della reciprocità, appena sopra citata, ci appare utile richiamare ancora una volta l’attenzione sulle Convenzioni firmate tra l’Italia e gli altri Paesi (membri UE e non). Oltre a prevenire la doppia imposizione, questi accordi definiscono un quadro normativo condiviso che include soluzioni adattate alle prospettive economiche e sociali dei Paesi firmatari.
Un elemento di particolare interesse emerge dai dati forniti dall’INPS4: nel 2024 le pensioni italiane pagate all’estero sono state 235.670, per un ammontare complessivo di circa 1,08 miliardi di euro. Al contrario, le pensioni pagate da Enti esteri a pensionati residenti in Italia ammontavano a 837.779, per un onere annuo di circa 3,82 miliardi di euro (per dettagli vedi tabelle in calce).
Sono elementi che invitano a un approfondimento non solo degli aspetti giuridico-fiscali delle convenzioni, ma anche dei risvolti economici e sociali che tali flussi generano nei territori coinvolti. È dunque fondamentale guardare il fenomeno in tutti i suoi aspetti e riconoscere che la dimensione pensionistica internazionale rappresenta una componente significativa dell’interscambio globale: non solo sotto il profilo tributario, ma anche come leva di integrazione, valorizzazione della mobilità e arricchimento culturale tra Paesi.
NOTE
1) Cfr. Pensionati in fuga? Geografie di una nuova emigrazione, numero 1 del 2018 della Rivista Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes, Cei.
2) La materia è ampiamente esposta sul sito INPS, nelle rubriche: “Pagamento della pensione all'estero”, “Normativa fiscale residenti all'estero” e nel Rapporto INPS aggiornato annualmente Le pensioni pagate all’estero.
3) V. OCSE (OECD) – Model Tax Convention on Income and on Capital; ONU – United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries; FiscoOggi, rivista online dell’Agenzia delle Entrate, Accordi contro le doppie imposizioni e disciplina fiscale delle pensioni
4) Cfr Rapporto INPS Le pensioni pagate all’estero: aggiornamento anno 2024
Fonte: nostra elaborazione da dati INPS Le pensioni pagate all’estero: aggiornamento anno 2024
Fonte: nostra elaborazione da dati INPS Le pensioni pagate all’estero: aggiornamento anno 2024
01 novembre 2025
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