Sulle pensioni acrobazie ad alta quota
Con la Sentenza n. 250 del 25/10/2017 la Corte Costituzionale ha respinto tutti i ricorsi contro il decreto-legge n.65/2015 che, in attuazione della sentenza n.70/2015, ha introdotto un nuovo meccanismo perequativo delle pensioni. Così i conti pubblici hanno risparmiato oltre 21 miliardi di euro. Ci hanno rimesso «sei milioni di pensionati” che valuteranno come difendersi dalla cancellazione della certezza del diritto.
Antonio Dentato
Componente Sezione Pensionati Assidifer - Federmanager
Le sentenze della Corte Costituzionale
Per quanto ragionevoli e ben argomentati, sostenuti dalla migliore consulenza giuridica, i nostri ricorsi purtroppo, non hanno trovato accoglimento, salvo due casi di cui diremo successivamente.
Nelle sentenze della Corte Costituzionale sono prevalse soprattutto le esigenze del pubblico bilancio o quelle dell’Ente previdenziale. Mai le aspettative dei pensionati. Va subito detto però, e questo è vero, che quelle sentenze sono state sempre corredate da puntuali moniti al legislatore; avvertimenti, perché non travalicasse taluni limiti; che non introducesse frequenti modifiche peggiorative ai redditi dei pensionati, vanificando così le legittime aspettative del “lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività”. (Sentenza n.349/1985). Su questa linea, nel corso di decenni, la giurisprudenza della Corte si è mantenuta costante. Per approfondimenti sulla materia, i vedano, oltre a quella appena citata, le sentenze nn. 96/1991, 156/1991, 240/1994, 361/1996, 241/2002, 30/2004, 316/2010, 116/2013, 70/2015, 173/2016; ordinanze nn. 383/2004, 531/2002, 256/2001. La lista non è esaustiva. In maniera diretta o indiretta, la Consulta ha sempre continuato a sostenere che “la proporzionalità e l’adeguatezza dei trattamenti devono sussistere non soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate successivamente, seguendo il mutamento del potere di acquisto della moneta”. (V. sentenza N.96/1991). La Corte Costituzionale ha spronato il legislatore a disporre un meccanismo d’indicizzazione idoneo ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati ad una esistenza libera e dignitosa nel rispetto dei principi e dei diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione (Sentenza n. 30/2004). Nel contempo lo ha più volte richiamato a smetterla con i provvedimenti sottrattivi delle pensioni. Perché la loro ripetitività avrebbe frustrato anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica; valore che costituisce elemento fondante e pertanto indispensabile al mantenimento dello Stato di diritto. E, invece, niente.
A tutti questi moniti fanno riferimento le quindici ordinanze alla Corte costituzionale che hanno raccolto i ricorsi dei pensionati colpiti dal blocco della perequazione 2012-2013. Prevalentemente il riferimento è alle le motivazioni contenute nella sentenza n. 70/2015.
La negligenza del legislatore
Nessuna attenzione del legislatore, neppure al monito che diceva: “la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità” (Sentenza 316/2010). Inutilmente, se poi, a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione di questa sentenza (G. U. 17/11/2010), con decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011(G.U. del 06/12/2011) viene disposta una nuova sospensione, biennale questa volta: 2012-2103. Addirittura più pesante delle altre. E, anche per tale motivo, la Corte delegittima questa sospensione con la Sentenza n.70/2105. Un sospiro di sollievo. Particolarmente emblematica soprattutto l’esclamazione che si legge nella sentenza stessa: “Non è stato dunque ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010”. Un esclamazione di elevata portata istituzionale nella quale sembrano raccolti tutti gli altri moniti inascoltati e che noi abbiamo apprezzata come perentorio richiamo a smettere, una volta per tutte, la pratica delle misure sospensive del meccanismo perequativo. Peraltro la sentenza n.70/2015 riprende il discorso sui limiti di sostenibilità degli interventi sottrattivi. Quei limiti che, sempre secondo la Corte (Sentenza n.316/2010) non devono mai essere superati. Pertanto “le aliquote di prelievo non possono essere eccessive e devono rispettare il principio di proporzionalità, che è esso stesso criterio, in sé, di ragionevolezza della misura”. E’ percepibile, in questo passaggio, la continuità con una precedente pronuncia, quella che avvertiva come, superando i limiti di ragionevolezza e della proporzionalità si sarebbero alimentate tensioni nel corpo sociale. Finito, dunque, l’atteggiamento negligente del legislatore? Niente affatto.
La negligenza continua
Per tutta risposta ecco il D.lg. n.65/2015 che, nel dichiarato intento di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza n. 70/2015, alla fine la elude. Adotta il meccanismo più penalizzante. La perequazione del 100% è concessa solo per gli assegni fino a 3 volte il minimo; il 40% tra 3 e 4; il 20% tra 4 e 5; il 10% tra 5 e 6. Niente per importi oltre sei volte il minimo.
Piuttosto che 24 miliardi precedentemente stimati, con questo escamotage il bilancio pensionistico se la cava con una spesa di soli 2,8 miliardi. Di qui nuovi ricorsi.
Comincia l’attesa, non del tutto infondata, di vedere riconfermati i contenuti della sentenza n.70/2015. E, invece, sorpresa ! La Corte Costituzionale, con la stessa mano che ha redatto la sentenza n70/2015, blinda il D.lg. n.65/2015. Comunica (25 ottobre 2017) che ha respinto i ricorsi perché “la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto-legge n. 65 del 2015 realizza un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica”.
La prevalenza degli interessi
Sorpresa? Si. Delusione anche. Ma, a pensarci, niente di nuovo. I governi, di qualunque parte politica, hanno potuto sempre contare sul fatto che la Corte ha finito per guardare più alle questioni del pubblico bilancio piuttosto che al riconoscimento dei diritti dei ricorrenti, come nel caso di cui parliamo. Così è avvenuto anche ora.
No, il D.lg. n. 65/2015 non elude la sentenza n.70/2015, dice la Corte Costituzionale nella sentenza n.250 del 25/10/2017 pubblicata il 1 dicembre 2017, scaricabile conclusione e nell'articolo "Perequazione delle pensioni - Comunicato della Corte Costituzionale"). Perché esso introduce una disciplina «nuova» e «diversa», ancorché “temporanea” nel meccanismo perequativo. E pertanto il D.lg. n. 65/2015 non ha violato “il giudicato costituzionale”, cioè non ha violato la sentenza n.70/2015, anzi ne ha accolto le sollecitazioni. Di più: il D.lg. n. 65/2015, dice ancora il giudice costituzionale, ha corretto la cattiva “discrezionalità” utilizzata dal legislatore del “Salva Italia” e si è posto in continuità con la giurisprudenza costituzionale in materia pensionistica. Segnatamente con la questione “perequazione”.
Insomma il D.lg. n. 65/2015, nella valutazione della Corte: ha bilanciato in modo diverso i valori e gli interessi coinvolti, mantenendosi nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità; non ha determinato un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze di interesse generale, che è quello perseguito dal decreto contro il quale sono stati presentati i ricorsi; non ha leso il legittimo affidamento degli interessati nell’applicazione della disciplina risultante dalla sentenza n. 70 del 2015. Perché non avrebbero dovuto trascurare il fatto che, probabilmente, una nuova disciplina relativa al blocco operato negli anni 2012 e 2013 sarebbe stata introdotta per bilanciare “tutti gli interessi costituzionali coinvolti, in particolare quelli della finanza pubblica”. Peraltro, sostiene il giudice costituzionale, l’affidamento non avrebbe potuto neppure determinarsi, visto che il D.lgs. n. 65 /2015 è entrato in vigore a distanza di soli ventuno giorni dal deposito della sentenza n. 70/2015.In conclusione, a intendere la sentenza, quanti avevano sperato in una svolta nella disciplina del sistema perequativo hanno fatto male i loro conti e che, inoltre, aggiungiamo noi, il legislatore, se si manterrà nei limiti già dettati nei moniti di precedenti sentenze, non vedrà delegittimati provvedimenti che andranno ad incidere sulle pensioni.
Le attese deluse
Anche in altri casi i capovolgimenti giurisprudenziali si sono succeduti a ribaltamenti precedenti. Ricordiamo, in particolare, la sentenza n.116/2010 relativa al contributo di solidarietà che rovesciava l’ordinanza n. 22 del 2003 e anche la n. 160 del 2007. Un’ inversione giurisprudenziale a nostro favore. Per una volta. Affermava l’incostituzionalità del “contributo di perequazione” (termine sostitutivo di solidarietà) dal 1 agosto 2011 al 31dicembre 2014 previsto dal D.lg. n. 98 del 2011. Ma, subito, ecco un'altra inversione giurisprudenziale: sentenza n.173/2015, i contributi di solidarietà diventano nuovamente legittimi.
Ed ora la sentenza n.250 del 25/10/2017. Nuovo ribaltamento. La sentenza legittima il meccanismo perequativo introdotto con il D.lg. n. 65/2015 e lo colloca nella continuità con la precedente giurisprudenza. Anzi lo colloca proprio nella continuità con la sentenza n.70/2015.
La questione della retroattività
È legittima anche la retroattiva applicazione della disciplina introdotta con il Dl.n.65/2015. Provvedimento che è venuto ad incidere sull’esito di un procedimento in corso. Circostanza, questa, che appare non del tutto in linea con la giurisprudenza delle Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che tempera il principio del bilanciamento degli interessi e sanziona l’abuso processuale quando una norma con efficacia retroattiva va ad incidere sull’esito di un processo (Cfr. Cour européenne des droits de l’homme, Affaires : Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, § 49 ; 28 oct. 1999, Zielinski et Pradal et Gonzales et a. c. France, §57).
Ma la sentenza n.250/2017 si mette a protezione del D.lg. n.65/2015. Dice che le circostanze e le ragioni dell’intervento operato con il D.lg. n.65/2015 portano a escludere che esso, pur incidendo sull’esito di procedimenti in corso, violi l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). “Infatti, - dice ancora la sentenza - lo scopo di tale intervento non era quello di incidere sull’esito di processi di cui lo Stato era parte, ma quello, espressamente dichiarato, di «dare attuazione ai principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015»,[….] “Oltre a eliminare le possibili incertezze in ordine alla disciplina applicabile in seguito a tale sentenza, l’intervento si proponeva di rimediare ai vizi di irragionevolezza e sproporzione della disposizione dichiarata incostituzionale”.
A sostegno di questa tesi la sentenza n. 250/2015 oppone altre sentenze della Corte di Strasburgo. Quelle in cui si dice che l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali «non può […] essere interpretato nel senso di impedire ogni ingerenza dei pubblici poteri in un procedimento giudiziario pendente del quale sono parti». E cita le sentenze 27 maggio 2004, OGIS-Institut Stanislas, OGEC Saint Pie X e Blanche de Castille e altri contro Francia e 23 ottobre 1997, National and Provincial Building Society, the Leeds Permanent Building Society and the Yorkshire Building Society contro Regno Unito.
Il dibattito dottrinale e le decisioni
È evidente che quello appena enunciato rappresenta un aspetto critico della vicenda giudiziaria di cui stiamo trattando. Probabilmente sarà uno degli argomenti su cui si accentrerà molta parte della discussione in dottrina. E sarà su questo, come su molti altri aspetti della sentenza, ancora tutti da esplorare, che probabilmente saranno svolte le valutazioni dei nostri organi dirigenti, coadiuvati dalle migliori consulenze legali in materia. I più alti responsabili di Federmanager e Cida diranno, infine, se e quali margini di successo esistono per intraprendere ulteriori azioni.
I limiti alla discrezionalità del legislatore
Per noi, intanto, questo non può essere il tempo di attesa. Senza fare niente. Inerti. Dobbiamo ragionare sulle origini dei tanti provvedimenti penalizzanti. Quelli su cui i governi, e quindi i legislatori pro tempore esercitano una fondamentale discrezionalità. Principio, quest’ultimo, cui rinvia costantemente la Corte Costituzionale. Che lo circonda, però, di molti limiti, come detto sopra. Sono quelli entro cui è consentito imporre ulteriori sacrifici ai cittadini per supportare le esigenze dell’intera collettività: ragionevolezza, non discriminazione, proporzionalità. Limiti non scritti, ma che la politica deve saper modulare se vuole attuare (per stare al tema in discorso) una redistribuzione delle risorse in modo equo fra tutti i cittadini, secondo le rispettive capacità contributive.
Le responsabilità della politica
Chiamata a concentrarsi sull’oggetto della vertenza, vale a dire sul D.lg. n.65/2015, la Corte ha finito per dire che le misure adottate non sono irragionevoli e che non sono tali da poter concretamente pregiudicare l’adeguatezza dei trattamenti a soddisfare le esigenze di vita dei pensionati. Ma se il giudice delle leggi opera secondo procedure ben definite e giudica sull’oggetto su cui è chiamato a pronunciarsi, la politica si muove su un capo più vasto; fa le sue scelte muovendosi da premesse economiche e sociali di più ampio rilievo.
Al legislatore, proprio in ragione dell’ampia discrezionalità di cui gode, fa carico una più grave responsabilità.
Nel disporre la sospensione biennale della perequazione (2012-2103) e nell’introdurre una nuova disciplina (D.lg. n.65/2015) avrebbe dovuto farsi carico del fatto che ha costantemente disatteso il principio della ragionevolezza. Vale a dire il principio che la stessa sentenza n.250 di cui parliamo dichiara essere “il cardine intorno a cui devono ruotare le scelte del legislatore nella materia pensionistica” e che “assurge, per questa sua centralità, a principio di sistema“.
Il legislatore, al contrario e per decenni, ha continuato ad insistere con provvedimenti sottrattivi sempre sulla stessa categoria sociale (discriminazione); non ha avuto nessuna considerazione del fatto che non è la prima volta che si tolgono soldi dalle tasche dei soliti pensionati. E che, pertanto, gli oltre 21 miliardi risparmiati sono solo l’ultima tranche di una sequela di prelievi che si sono susseguiti nel corso degli anni, sempre e solo a carico dei soliti noti (proporzionalità). Sono miliardi di euro la cui entità non va computata, quindi, per gli effetti prodotti una volta sola. Questi sono miliardi che vanno a sommarsi a tutti gli altri sottratti con precedenti modifiche penalizzanti e con sospensioni del meccanismo perequativo. I cui effetti moltiplicatori, di trascinamento, nefasti, rilevati anche nella richiamata sentenza n.70/2015, (punto 9 del Considerato in diritto), continuano e si soprappongono, anno su anno, per tutta la restante vita del titolare di pensione, con ulteriori effetti anche sugli eredi di reversibilità, già penalizzati, a loro volta, dall’attuale normativa (Tabella F Art. 1 comma 41 Legge n. 335/95). E, infine, sono importi che vanno a sommarsi alle trattenute effettuate con i c.d. “contributi di solidarietà”, veri e propri balzelli aggiuntivi all’Irpef e alle addizionali comunali e regionali. Tutto come se i redditi da pensione fossero i soli a doversi far carico della crisi economica che ha interessato da diversi anni l’Italia, e dovessero essere gli unici obbligati ad assicurare tutela alle categorie più bisognose. E’ solo in questa logica che si spiegano i frequenti prelievi dalle pensioni: la corsa urgente al “bancomat” più vicino da cui attingere risorse necessarie a soccorrere le finanze pubbliche e il bilancio previdenziali. Nel frattempo gli altri sportelli restano ermeticamente chiusi o, comunque, minacciosamente protetti.
Al riguardo, ed è paradossale rilevarlo, viene costantemente trascurato l’insegnamento della sentenza Cost. n.116/2013 nella quale si censura il comportamento del legislatore di turno che, a fronte dell’eccezionale situazione economica del Paese, limita ai soli pensionati la platea dei soggetti chiamati ad ulteriori frequenti esborsi per fronteggiarla.
Le prossime iniziative
È su questi aspetti che occorrerà fare chiarezza, non con lamentazioni, peraltro prontamente contestate sui media, nei talk televisivi, ma con dati alla mano: quando, come e quanto i pensionati hanno dato fin ora. Soprattutto questo va fatto nel tempo elettorale in corso, nel quadro delle iniziative che vorranno assumere Federmanager e Cida, in vista dei programmi elettorali delle forze politiche che si candidano al Governo del Paese, dal prossimo anno.
01 dicembre 2017