Convenzione Assocaaf 2017 Assistenza fiscale

Come pubblicato nelle riviste di febbraio e marzo, nell'ambito dei servizi offerti alla categoria, l'ALDAI mette a disposizione degli iscritti una qualificata assistenza con particolare riferimento alla compilazione del Modello 730 (vedi rivista di marzo) e del Modello Redditi Persone Fisiche 2017.

Terza parte


Convinti di fare cosa utile per i dirigenti che si apprestano a compilare il Modello Redditi presso le sedi ASSOCAAF – (*) tipologia di dichiarazione in Convenzione –, pubblichiamo alcune utili informazioni per la sua compilazione.


Chi deve presentare il Modello Redditi

Tutti i contribuenti che presentano il Modello 730, possono presentare in alternativa il Modello Redditi.
Non è vero il contrario: non tutti i contribuenti che presentano il Modello Redditi possono, in alternativa, presentare il Modello 730.
Devono presentare quindi il Modello Redditi 2017 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
  • nel 2016 e/o nel 2017 non sono residenti in Italia (*);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti (*);
  • nel 2016 hanno percepito:
    –    redditi derivanti da produzione di “agro energie” oltre i limiti previsti dal D.L. 66/14;
    –    redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
    –    redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
    –    redditi di lavoro autonomo a cui si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
    –    redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
    –    plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
    –    redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP,
  • Mod. 770 (sostituti d’imposta)


Quadri aggiuntivi

La presenza di redditi quali plusvalenze e minusvalenze da attività finanziarie, redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva, gli investimenti all’estero e/o le attività estere di natura prevedono la presentazione del/dei quadro/i aggiuntivo/i del Modello Redditi senza precludere la possibilità di utilizzare il Modello 730.
Pertanto, i contribuenti possono:
  • presentare il Modello 730 indicando i propri redditi, oneri e spese (vedi rivista di marzo);
  • presentare il frontespizio del Modello Redditi, unitamente ai quadri RM, RT e modulo RW nei modi e nei tempi previsti per il Modello Redditi.
In alternativa alla modalità sopra descritta i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello Redditi.

Quadro RM (*)
Redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva
Deve essere presentato da quei contribuenti che nel 2016 hanno percepito:
  • redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.lgs 239/1996;
  • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
  • proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva;
  • somme a titolo di rimborso di imposte  di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti, e che nel 2016 sono state oggetto di sgravio, rimborso o di restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi.
Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2016.
I contribuenti che presentano il Modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Modello Redditi non possono usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

Quadro RT (*)
Plusvalenze e minusvalenze di natura finanziaria
Deve essere presentato dai soggetti che hanno realizzato nel 2016:
  • plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
  • minusvalenze (possibilità non obbligo) derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.
Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2016.

Modulo RW (*)
Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio
IVIE/IVAFE
Deve essere presentato dai contribuenti che nel corso del 2016, a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalla modalità della loro acquisizione, hanno detenuto:
  • investimenti all’estero: beni patrimoniali suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia (immobili, diritti reali immobiliari o quote di essi, oggetti preziosi, opere d’arte, imbarcazioni/navi da diporto, beni mobili iscritti in pubblici registri esteri nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia);
  • attività estere di natura finanziaria: attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio, le obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all’estero, i titoli non rappresentativi di merci e i certificati di massa emessi da non residenti, le valute estere, i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti; contratti derivati stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi detenuti all’estero; diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare gestite da società ed enti di diritto estero; le polizze assicurative sulla vita e di capitalizzazione organizzate da compagnie estere; le attività finanziarie italiane detenute all’estero; le attività e gli investimenti detenuti all’estero per il tramite di soggetti localizzati in paesi diversi da quelli collaborativi; le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari finanziari; i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro – cd stock option).
Il contribuente dovrà presentare il quadro RW per assolvere sia gli obblighi del monitoraggio fiscale sia per il calcolo delle imposte dovute:
  • Ivie: imposta sul valore degli immobili situati all'estero
  • Ivafe: imposta sul valore delle attività finanziarie estere. 

Quando si presenta

Il  Modello Redditi Persone Fisiche 2017 deve essere presentato entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 cade di sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Quando si pagano le imposte

Tutti i versamenti che risultano dovuti dalla dichiarazione (saldo per l’anno 2016 e prima rata di acconto per il 2017), devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2017 oppure entro i 30 giorni successivi (entro il 31 luglio 2017) applicando una maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Il secondo acconto deve essere versato entro il 30 novembre 2017.
Per il pagamento delle imposte tutti i contribuenti devono utilizzare il modello di versamento F24.
Il contribuente ha la facoltà di compensare, nei confronti dei diversi enti impositori, i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione anche se il saldo finale indicato dovesse risultare uguale a zero per effetto della compensazione stessa. In questo caso il modello F24 non potrà più essere presentato in maniera cartacea presso gli sportelli bancari o postali ma esclusivamente tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite un intermediario abilitato quale Assocaaf. Se invece il modello F24 presentasse una compensazione sarà obbligatorio il pagamento telematico mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o tramite un intermediario abilitato, oppure mediante i servizi di Internet banking quali banche, Poste Italiane e Agenti alla riscossione.

Importante

La documentazione in originale deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2021.
Nel caso in cui il contribuente intenda chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso stesso, può comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale.

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