Assemblea Soci 2021 con votazione per referendum
Il perdurare dell’emergenza Covid-19 e le misure restrittive in essere non hanno reso possibile, anche per l’anno 2021 l’organizzazione della tradizionale Assemblea Annuale in presenza, e come avvenuto l’anno precedente il Consiglio Direttivo ha deciso di privilegiare la modalità referendaria prevista dallo Statuto
Il voto referendario si è chiuso il 24 giugno 2021 e successivamente si è svolto lo scrutinio, alla presenza del Notaio dott. Benedetto Antonio Elia, del Comitato Elettorale e della Struttura ALDAI.
I Soci hanno partecipato al voto, sia in modalità telematica che cartacea, approvando per la parte ordinaria:
- la Relazione annuale e il Bilancio d’esercizio al 31.12.2020;
- la proposta del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 16 lettera f) in merito all'elezione dei delegati al Congresso Federmanager;
e, per la parte straordinaria:
- le modifiche statutarie.
ESITO VOTAZIONI
PARTE ORDINARIA
1) Approvazione Relazione Annuale
- Votanti in modalità telematica n° 387
- Votanti in modalità cartacea n° 139
- Totale votanti n° 526
Scrutinio
- Voti favorevoli n° 493
- Voti contrari n° 4
- Astenuti n° 27
- Schede nulle n° 2
2) Approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2020
- Votanti in modalità telematica n° 366
- Votanti in modalità cartacea n° 139
- Totale votanti n° 505
Scrutinio
- Voti favorevoli n° 473
- Voti contrari n° 2
- Astenuti n° 28
- Schede nulle n° 2
3) Approvazione proposta del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 16 lettera f) in merito all'elezione dei delegati al Congresso Federmanager
- Votanti in modalità telematica n° 353
- Votanti in modalità cartacea n° 139
- Totale votanti n° 492
Scrutinio
- Voti favorevoli n° 437
- Voti contrari n° 12
- Astenuti n° 41
- Schede nulle n° 2
La Relazione annuale, il Bilancio di esercizio al 31/12/2020 e la proposta relativa all’elezione dei delegati al Congresso Federmanager sono stati quindi approvati con il voto favorevole previsto dall’art. 15 dello Statuto.
PARTE STRAORDINARIA
Lo stato di emergenza legato alla pandemia e la necessità di attuare misure di prevenzione ha consentito la partecipazione da remoto alle riunioni degli Organi Sociali anche se non prevista esplicitamente dalla Statuto. Nell’ottica di una ripresa graduale delle varie attività si è ritenuto necessario proporre all’Assemblea l’aggiornamento dello Statuto (artt. 15 e 21) in modo da poter prevedere e regolamentare la possibilità di convocare riunioni in modalità videoconferenza lasciando al Regolamento la definizione degli aspetti operativi.
Nell’ambito di tale votazione, è anche ricompresa anche la modifica degli artt. 18 e 25 per un miglior funzionamento degli Organi.
L’esito della votazione è il seguente:
1) APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE
- Votanti in modalità telematica n° 341
- Votanti in modalità cartacea n° 139
- Totale votanti n° 480
Scrutinio
- Voti favorevoli n° 401
- Voti contrari n° 13
- Astenuti n° 62
- Schede nulle n° 2
- Schede bianche n° 2
Le modifiche statutarie sono state approvate con il voto favorevole previsto dall’art. 15 dello Statuto.
MODIFICHE STATUTARIE
Testo approvato dall’Assemblea dei Soci ALDAI convocata per referendum con termine votazione 24 giugno 2021
In carattere blu sono riportate le integrazioni – e in carattere rosso barrato le soppressioni
L’ASSEMBLEAArt. 15
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, entro il primo semestre.
L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo, deliberante a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo ritenga necessario oppure dietro richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o almeno di un decimo dei soci.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
Quando l'Assemblea è convocata per deliberare in merito a modifiche statutarie, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Le Assemblee indette con votazione per "referendum" ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, anche in caso di modifiche statutarie, si esauriscono in un'unica chiamata al voto; esse sono valide qualunque sia il numero dei votanti e le deliberazioni, in ogni caso, sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti pervenuti.
Su delibera del Consiglio Direttivo l’Assemblea può avvenire in videoconferenza con le modalità previste dal Regolamento.
IL CONSIGLIO DIRETTIVOArt. 18
Il Consiglio Direttivo è composto da 40 dirigenti associati, ripartiti fra dirigenti in servizio e dirigenti in pensione nel medesimo rapporto esistente nel totale degli iscritti al momento dell'elezione, assicurando comunque ai dirigenti in servizio non meno di 20 consiglieri.
Almeno tre posti sono riservati ai dirigenti in servizio in aziende minori, intendendosi per tali quelle che non contano più di cinque dirigenti. In armonia alle norme federali, i posti riservati ai quadri apicali saranno aggiunti ai 40 componenti previsti al precedente primo comma.
Il Consiglio dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di vacanza di uno o più membri del Consiglio nel corso del triennio, subentrano automaticamente, nell'ordine, i primi non eletti nella precedente elezione. Il consigliere subentrante dovrà trovarsi, al momento della sostituzione, nello status che il consigliere uscente aveva al momento della elezione, rispettando peraltro la proporzione e le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo e all'art. 19 lettera f).
In caso di dimissioni contestuali della maggioranza del Consiglio, si dovrà procedere a nuove elezioni.
Decade dal Consiglio Direttivo il membro che abbia totalizzato un numero di assenze superiori a quelle stabilite dal regolamento.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quadrimestre e tutte le volte che il Presidente stesso, o chi ne fa le veci, ritenga di convocarlo.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, in qualsiasi momento, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
La richiesta deve indicare gli argomenti sui quali il Consiglio Direttivo è chiamato a discutere.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere inoltrata con mezzo idoneo con preavviso di tre giorni.
Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, prevalendo, in caso di parità di voti, quello del Presidente.
Nelle sedute di Consiglio Direttivo, a richiesta anche di un solo membro, si deve procedere a votazione.
Per presenza si intende sia la presenza fisica sia la partecipazione in videoconferenza con pari diritti e con le modalità definite dal Regolamento.
IL PRESIDENTEArt. 25
Il Presidente rappresenta legalmente ALDAI nei confronti degli associati, dei terzi e di qualsiasi ente ed autorità.
È il Direttore Responsabile dell'organo ufficiale di stampa del Sindacato.
Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, impartendo le conseguenti direttive e sovraintendendo all'organizzazione dei servizi e uffici dell'ALDAI; egli ha tra le facoltà quella di conferire mandati speciali "ad negotia" senza necessità di apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo, ai quali deve sottoporre, convocandoli entro 15 giorni, le decisioni prese per la ratifica.
Il/i Vice Presidente/i coadiuvano il Presidente e a tal fine possono ricevere da quest'ultimo mandati o deleghe per seguire specifiche questioni o materie.
In caso di assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Nel caso vi siano due Vice Presidenti, è sostituito dal Vice Presidente più anziano come appartenenza al Consiglio e, subordinatamente, di età.
In mancanza del Vice Presidente è sostituito dal membro della Giunta Esecutiva più anziano come appartenenza al Consiglio e, subordinatamente, di età.
Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente duri oltre sei mesi, il Vice Presidente più anziano come appartenenza al Consiglio deve convocare con urgenza e comunque non oltre i 30 giorni successivi il Consiglio Direttivo per dichiararne la decadenza e procedere all'elezione del nuovo Presidente.
In caso di dimissioni o revoca del Presidente, il Vice Presidente più anziano convoca entro i trenta giorni successivi il Consiglio per l’elezione del nuovo Presidente.
La maggioranza qualificata dei Consiglieri (metà più uno) può chiedere la revoca del Presidente e/o del/i Vice Presidente/i nei seguenti casi:
- mancata esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- svolgimento di azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione e le direttive del Consiglio.
Il Consiglio che deve essere convocato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, decide sulla revoca con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con cariche politiche nazionali o regionali, nonché con cariche analoghe federali o in enti collaterali della Federmanager.
REGOLAMENTO ALDAI – MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO ALDAI DEL 18 MAGGIO 2021
Inserimento dell’art. 10 Decadenza per assenze
Sono consentite al massimo 9 assenze nel corso della consiliatura e 2 assenze consecutive in un periodo superiore a 4 mesi. Assenze in numero superiore a quanto sopra comporteranno la decadenza dal Consiglio. Non sono conteggiate le assenze causate da concomitanti impegni sindacali.
Inserimento dell’art. 11 Votazioni del Consiglio Direttivo
La votazione palese potrà avvenire:
a) per alzata di mano per identificare i voti contrari, gli astenuti e i favorevoli, oppure
b) con appello nominale dei Consiglieri e la richiesta di pronunciarsi in merito alla decisione da assumere.
In caso di votazione che prevede lo scrutinio segreto si consentirà ai Consiglieri di esprimere le proprie preferenze garantendo la segretezza del voto sia in presenza che da remoto.
Per gli Organi collegiali, i voti di preferenza da esprimere non possono superare la metà più uno dei posti da ricoprire, determinata con il criterio dell’arrotondamento per difetto.
01 settembre 2021