L’ennesima delusione: la Corte conferma il sistema “a blocchi”

Corte Costituzionale: la sentenza n. 52 del 16 aprile 2026

Foto di VBlock da Pixabay

Antonio Dentato   

Componente Sezione Pensionati Assidifer - Federmanager
È difficile non parlare, ancora una volta, di delusione.

I pensionati, e in particolare quelli del ceto medio, attendevano dalla Corte Costituzionale un possibile cambio di rotta, anche alla luce delle argomentazioni esposte nel ricorso e nell’Ordinanza di rimessione del Tribunale di Trento. Quella svolta non è arrivata: con la sentenza n. 52 del 16 aprile 2026 ha detto no.

Nel comunicato stampa diffuso dalla Corte, si legge infatti che sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative al meccanismo di perequazione adottato per gli anni 2023 e 2024, basato sul cosiddetto sistema di calcolo “a blocchi”.


La Corte riconosce che tale sistema può produrre effetti distorsivi – in particolare fenomeni di “appiattimento” e, in casi limitati, di “sorpasso” tra trattamenti pensionistici – ma li qualifica come marginali e residuali, ritenendo che non siano tali da compromettere i principi costituzionali di proporzionalità, adeguatezza e sufficienza delle prestazioni previdenziali.

Il punto centrale della decisione risiede tuttavia nella riaffermazione di un orientamento ormai consolidato: la perequazione automatica non costituisce un diritto uniforme e inderogabile, ma uno strumento la cui concreta modulazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciare la tutela dei trattamenti pensionistici con le esigenze della finanza pubblica.

In questa prospettiva, anche scelte derogatorie rispetto al sistema “a scaglioni” – come il ricorso al modello “a blocchi” – risultano costituzionalmente legittime, purché non si traducano in effetti macroscopicamente irragionevoli.

Resta, tuttavia, il dato politico e sociale: la decisione consolida un impianto normativo che, negli ultimi anni, ha inciso in misura rilevante sul potere d’acquisto delle pensioni, senza che il legislatore abbia assunto l’onere di definire un meccanismo di tutela più rigoroso e coerente con i parametri costituzionali. E ciò avviene nonostante i ripetuti richiami della Corte costituzionale, che ha più volte ammonito il legislatore a non perseverare nella reiterazione di interventi peggiorativi del meccanismo di rivalutazione, evidenziando come “la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta” (fra le altre, Sent. Cost. n. 316/2010).

In continuità con tale orientamento, la stessa Corte ha evidenziato come la reiterazione di interventi restrittivi,  nel tempo,  finisca per mettere in luce una fragilità strutturale del sistema, che non può essere efficacemente affrontata mediante misure contingenti e provvisorie, tanto più se queste incidono esclusivamente sui redditi da pensione, «ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro» (V. Sent. n.234/2020).

Ne deriva un quadro nel quale la compressione, anche progressiva, della funzione perequativa delle pensioni rischia di tradursi in una lesione non episodica ma strutturale dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con evidenti ricadute sul piano della tutela effettiva dei diritti previdenziali e, più in generale, sulla tenuta del patto sociale sotteso al sistema.

È dunque una sentenza che si inserisce in linea di continuità con il passato e che, ancora una volta, non intercetta le aspettative di chi auspicava una maggiore protezione del valore reale delle pensioni.
Ci ripromettiamo un’analisi più approfondita della Pronuncia in un successivo articolo sulla Rivista.

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