La Corte Costituzionale non accoglie i ricorsi sulle pensioni, ma corregge la norma sul contributo di solidarietà

La riduzione delle pensioni durerà 3 anni e non 5

Antonio Dentato 

Componente Sezione Pensionati Assidifer-Federmanager
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte Costituzionale, con un comunicato del 22 ottobre, ha fatto sapere che è stato ritenuto legittimo il “raffreddamento della perequazione” in quanto ragionevole e proporzionato. È stato ritenuto legittimo anche il “contributo di solidarietà”, ma non per la durata quinquennale, perché eccessiva rispetto all’orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato. Pertanto, il contributo rimarrà operativo per l’anno 2021.

È la quarta volta, a distanza di pochi anni (2008, 2015 e 2017), che la Corte Costituzionale si pronuncia su provvedimenti che riducono le pensioni. Questa volta si è pronunciata con riferimento all’ordinanza n. 6 del 2019 della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia e alle ordinanze aventi a oggetto (in tutto o in parte) le medesime questioni di legittimità costituzionale emesse dal Tribunale di Milano, dalla Corte dei conti della Regione Lazio, dalla Corte dei conti della Regione Sardegna e due ordinanze della Corte dei conti della Regione Toscana.

Al fine di concentrare la nostra attenzione sull’oggetto della decisione della Corte Costituzionale ricorderemo che questa riguarda i ricorsi presentati contro le nome contenute nella legge di bilancio 2019, emanata dal precedente Governo Giallo/Verde: la legge n. 145/2018, che dispose (comma 260) il peggioramento del sistema di perequazione per la durata di 3 anni (fino al 2021) e la riduzione della pensione (detta “contributo di solidarietà” (comma 261) per la durata di 5 anni. 

Attenderemo la pubblicazione della Sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, come preannunciato nel comunicato, per esprimere le nostre osservazioni. Per intanto possiamo dire che almeno su un punto la Corte Costituzionale ha fatto giustizia. Ha rilevato quanto eccessiva fosse la disposizione che imponeva il c.d. “contributo di solidarietà” per cinque anni. Eccessiva, se si tiene conto che la norma imponeva il pagamento di un contributo che va oltre i limiti della legge di contabilità e finanza pubblica che regola il bilancio di previsione con un orizzonte temporale a tre anni. 



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