Le mani nelle tasche dei pensionati

Lo slogan era: “non metteremo mai le mani nelle tasche degli italiani”. Retorica fatta di fake news, tagli illegittimi, discriminazione, incertezza dei diritti. Francamente, è un po’ troppo. La CIDA, con Federmanager, Manageritalia e FP-CIDA, ha intrapreso iniziative di tutela giudiziaria dei pensionati penalizzati. Confidiamo nei migliori risultati, per tutti.

Antonio Dentato 

Componente Sezione Pensionati Assidifer-Federmanager

La riduzione della pensione

Comunque venga qualificata, la “riduzione” delle pensioni superiori a 100mila euro a noi appare illegittima. Illegittima, se si tratta di taglio della base pensionistica; illegittima, se la si considera un tradizionale “contributo di solidarietà”. Saranno gli esperti a definirne eventuali anomalie sul piano giuridico. Noi ci fermiamo solo a qualche osservazione: quelle che emergono dai fatti più evidenti.

A. Prima tesi: la “riduzione” come taglio della base della pensione

Per favore, non chiamatelo “contributo di solidarietà”! Non merita essere nobilitato da una definizione socialmente tanto importante. È solo un brutale taglio della pensione. 
Nella legge n. 145/2018, che dispone la “riduzione”, il termine “solidarietà” non esiste. Né la finalità solidaristica è desumibile da altre fonti. È, invece, una modifica che fa carta straccia del provvedimento di attribuzione della pensione e relative valorizzazioni nel frattempo intervenute, e lo sostituisce con un provvedimento che ne riduce l’ammontare lordo. Sotto questo profilo la riduzione si ripercuote, riducendole, sulle pensioni di reversibilità. A meno che non sia chiarito in modo esplicito e netto che sono escluse dall’applicazione della riduzione non solo le pensioni di reversibilità già in atto, cioè alla data dell’emanazione della legge, ma anche quelle che potrebbero sopravvenire nel corso dei prossimi cinque anni, cioè fino al 2023. Nel senso che, all’atto in cui si determinasse la “reversibilità”, verrebbe ricostruito l’intero ammontare pensionistico spettante al de cuius, a partire dal 1 gennaio 2019. 
Peraltro la riduzione inciderà anche sulla valorizzazione annuale. Infatti la nuova legge (comma 262), richiama il meccanismo dell’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (il tradizionale schema:100%, 90%,75%), ma la valorizzazione opera su un importo “ridotto”, vale a dire tagliato nell’ammontare lordo. E anche questo avrà i suoi effetti sulle pensioni di reversibilità che, nel frattempo, potranno sopraggiungere. Sono necessari chiarimenti al riguardo. Più efficace, forse, sarebbe qualche interrogazione parlamentare. 
La questione che qui si pone, pertanto, non è tanto il danno economico (più o mono rilevante) che deriverà ai pensionati colpiti dall’applicazione di questo provvedimento; la questione è l’altra, particolarmente importante sotto il profilo formale: se sia ammissibile, cioè, che una prestazione in atto venga peggiorata, senza nessuna motivazione. Se non quella derivante dai pregressi dalla formazione della legge: la retorica di fake news, dove le pensioni attribuite con il sistema retributivo o misto sono state denunciate come non coperte, in tutto o in parte, da adeguati contributi previdenziali. In effetti, quando il nuovo legislatore ha escluso dalla riduzione “le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo”(comma 267), ha voluto asserire, per legge, che le altre pensioni, le pensioni liquidate con il sistema retributivo o misto sono sospettate di troppa generosità, quando non di frode. 
La “riduzione” quinquennale peserà dunque su tutte le pensioni oltre i 100 mila euro: basta che siano state liquidate con il sistema retributivo o contengano "quote calcolate con metodo retributivo" : le c.d. “pensioni miste”. Un sospetto, solo un sospetto. Perché occorrerebbe controllare la storia contributiva di ciascuna pensione per averne conferma. Nell’impossibilità di verifica, caso per caso (chi ha pagato e chi non ha pagato interamente i contributi), perché mancano i dati delle pensioni che datano più lontane nel tempo, e sulla base del solo sospetto, una minoranza di 24.287 pensionati, formata da cittadini/contribuenti più vecchi, è assoggetta alla decurtazione degli importi lordi delle loro pensioni. E, questo, tradotto in termini fiscali, è come se fosse intervenuto un aumento dell’imposta sui loro redditi. Redditi di contribuenti che già pagano l'Irpef (43%). Come già detto in altro nostro scritto (V. in questa Rivista, Maggio 2019, Pensioni: oltre i tagli e il conguaglio), secondo i calcoli degli esperti (Cfr. Il Sole 24 Ore 25/03/2019), per i prossimi cinque anni è come se questi fossero obbligati a pagare un’imposta più alta, dal 44,3% fino al 67%.
La domanda che ci dobbiamo fare, a questo punto, e sulla quale meditare, è la seguente: che giustizia sociale è mai questa, di un Paese, il nostro, nel quale piuttosto che impegnarsi a fondo per recuperare soldi da quelli che evadono il fisco, si continua a toglierli a chi ha rispettato le leggi, ha pagato i contributi e continua a pagare alla fonte le imposte? Le stime del valore assoluto dei redditi complessivi evasi vanno da 124,5 miliardi a 132,1 miliardi. (Cfr. Under reporting, Università Ca’ Foscari di Venezia e Ufficio Valutazione Impatto Senato della Repubblica, Gennaio 2018). E questo nella cinica connivenza della politica, tutta, che, invece, non dice una parola per sollevare lo scandalo di misure che colpiscono persone anziane (80-90anni e più), una minoranza sociale, la cui unica colpa è quella di aver servito, come classe dirigente, ai più alti livelli di responsabilità, lo Stato e le imprese; di avere messo a loro disposizioni le migliori competenze professionali, nell’interesse dell’intera collettività nazionale; una politica che, senza batter ciglio, si dà la consegna del silenzio rispetto a questa nuova formula fiscale della doppia imposizione delle pensioni. I tributaristi, forse, potrebbero spiegarla nella formula della ”Discriminazione qualitativa del reddito”. Quale che sia l’interpretazione che s’intende dare alla “riduzione” (“taglio dell’importo lordo” o  “contributo di solidarietà”),  noi tentiamo di semplificare il ragionamento nel modo che segue. Disponibili a ad ogni eventuale correzione, se del caso. 
Si ipotizza che parte della pensione non è guadagnata, nel senso che non è coperta, in tutto o in parte, da contributi. Questa parte di pensione, sempre in via presuntiva, si trova nella differenza fra l’ammontare della pensioni maturata con il sistema contributivo definito dalla legge di Riforma “Dini” del 1995 (forfettariamente 100mila euro lordi) e l’ ammontare lordo della pensione percepita. Questa parte di pensione eccedente 100mila euro, pertanto, sarebbe suscettibile di una seconda imposta. Un escamotage concettuale che, nell’intenzione di chi l’ha concepito, dovrebbe schivare la censura costituzionale. 
Si combinano, così, due linee di pensiero convergenti e penalizzanti: 1) la discriminazione sociale per sospetto; 2) l’applicazione di una seconda imposta progressiva sulla parte di pensione eccedente 100mila euro (sospettata, in parte o in tutto, di non essere stata guadagnata); una seconda imposta, dunque, in aggiunta a quella ordinaria sul reddito delle persone fisiche (Irpef). 

B. Seconda tesi: la riduzione come “contributo di solidarietà”

Ma se, per comodità di ragionamento, accediamo anche noi all’immeritata definizione di “contributo di solidarietà”, anche in questo caso, a noi pare, la “riduzione” è chiaramente fuori da tutti i parametri costituzionali, almeno quelli definiti dalla Corte Costituzione con sentenza n. 173/2016 e relativi rinvii alla sentenza n.116/2013. 
La Corte ritiene che, per essere legittimo, questo “contributo” deve “essere imposto dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum”. 
Parametri che non sono assolutamente rispettati dalla Legge di stabilità 2019 (comma 261). Con questa legge il c.d. “contributo di solidarietà”: 
  • Non è imposto da esigenze finanziarie dell’ Istituto di Previdenza, né da esigenze finanziarie dello Stato: si dice, addirittura, che nelle casse dello Stato sono accumulate risorse in più, per sostenere le mamme lavoratrici, per il pagamento delle babysitter, per ridurre le rette degli asili nido, per abbassare i prezzi sui prodotti per l’infanzia; 
  • È applicato con aliquote progressive molto pesanti, fino al 40%.
  • È la ripetizione di un contributo già pagato fino al 2016, quindi in tempi ravvicinati, (alcune categorie- ex fondi Volo, Telefonici, Elettrici, Ferrovieri, Ferrotranvieri, Inpdai, tutti confluiti nell’Inps - nel frattempo ne hanno pagati due, per 6 anni, dal 2012-2017);
  • È discriminatorio, nel senso che la legge n. 145/2018 esclude ai fini del “contributo di solidarietà” molti trattamenti pensionistici. In particolare esclude i pensionati di molte categorie professionali. Per cui il “contributo, finisce per essere pagato solo dai Dirigenti di azienda a carico dell’INPS (Cfr. https://www.leggioggi.it/2019/01/18/taglio-pensioni-doro-assegni-esclusi/);
  • È un provvedimento discriminatorio, quindi, anche perché ha imposto ad una sola parte della categoria di pensionati (quindi ad una limitata platea dei soggetti passivi) un intervento c.d. “di solidarietà”, che appare contrario ai fondamentali canoni di uguaglianza, sui quali si fonda l’ordinamento costituzionale;
  • È un provvedimento che determina insicurezza giuridica. Il “contributo” viene applicato su redditi che i pensionati ritenevano definitivi nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da anni ormai e da persone che sono uscite definitivamente dalla vita lavorativa; 
  • È un provvedimento che appare più di natura tributaria che strumento di redistribuzione interna al “circuito endoprevidenziale”;
  • È destinato ad un "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato" di cui non è chiara la finalità.

Il nuovo sistema di perequazione

Diversamente dalla riduzione della pensione, nella formula dell’ abusato “contributo di solidarietà” (di cui al punto B), il blocco o la riduzione delle aliquote di valorizzazione della perequazione hanno conseguenze permanenti sull’evoluzione della pensione. Per gli effetti di trascinamento, anno su anno, incidono sulla pensione vita natural durante dell’interessato e anche degli aventi diritto alla reversibilità. 
Anziché intervenire sulla fiscalità generale, come sarebbe giusto quando si vogliono ampliare gli interventi assistenziali, anche con questa nuova legge si usano le pensioni come un bancomat, in spregio ai moniti costituzionali (V. Corte Cost., Sentenze n. 116/2013, n. 173/2016, citate). Bancomat come “cassa continua” di prelievo. È la questione centrale sulla quale ormai occorre richiamare l’attenzione degli organi di giustizia. Non è su “quanti” soldi si perdono ogni volta con questi meccanismi penalizzanti (chi più, chi meno) che bisogna concentrarsi. Con questa tecnica si finisce per dire, rispetto ad ogni nuovo provvedimento restrittivo, che il sacrificio è sopportabile. Ma quello che non è sopportabile è il susseguirsi di continui interventi sospensivi e riduttivi sulla rivalutazione. Provvedimenti che si sono succeduti, e si succedono, come anelli di una catena, uno dopo l’altro. Anno dopo anno. È questa la questione dirimente su cui occorre chiamare finalmente la giustizia a pronunciarsi. (V. in questa Rivista, Maggio 2019, Mino Schianchi, Le iniziative contro i provvedimenti del Governo sulle pensioni)

Tra aliquote di valorizzazione sempre più striminzite e sospensioni, ormai la perequazione, per le pensioni medio alte, è solo una misura di facciata; opera in maniera irrisoria, con gli effetti di trascinamento penalizzanti, anno su anno, che partono dal 2012 (senza contare i precedenti) e proseguiranno per altri tre anni: fino al 2021. La continuità nell’applicazione di queste norme restrittive sulle pensioni è l’anomalia che qui maggiormente pesa. 
Diranno gli esperti se tutto questo è compatibile con la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Noi sappiamo, intanto, che questa ha continuamente richiamato il legislatore a non abusare nell’emanazioni di norme che tendono a paralizzare il sistema perequativo. Perché anche le pensioni di “maggiore consistenza” hanno diritto di essere tutelate rispetto “ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta".

Conclusioni

Lo slogan era: “non metteremo mai le mani nelle tasche degli italiani”; mancava una parte: “a meno che non siano dei pensionati”. A completarlo ha provveduto la legge di bilancio n. 145/2018, commi 260-268.
Retorica fatta di fake news, tagli illegittimi, sospetti, discriminazione, incertezza dei diritti. Francamente, è un po’ troppo.
La CIDA, con Federmanager, Manageritalia e FP-CIDA, ha intrapreso iniziative di tutela giudiziaria dei pensionati penalizzati. Confidiamo nei migliori risultati, per tutti.
Archivio storico dei numeri di DIRIGENTI INDUSTRIA in formato pdf da scaricare, a partire da Gennaio 2013

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