Perequazione delle pensioni: la Corte decide, ma il problema resta

Con la sentenza n. 52 del 16 aprile 2026, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del sistema di rivalutazione delle pensioni cosiddetto “a blocchi”. Nelle precedenti pronunce, tuttavia, la stessa Corte ha più volte richiamato il legislatore alla necessità di intervenire con prudenza su un meccanismo che incide direttamente sul potere d’acquisto dei pensionati. Un orientamento analogo è stato espresso anche dalla Corte dei Conti, che ha evidenziato l’esigenza di garantire un sistema di rivalutazione più stabile e meno esposto a continui mutamenti normativi, affinché i pensionati possano fare affidamento, nel tempo, su regole più certe, coerenti e prevedibili

Antonio Dentato   

Componente Sezione Pensionati Assidifer - Federmanager

La sentenza n. 52/2026 della Corte Costituzionale si inserisce in un orientamento ormai consolidato: riconoscere un ampio margine di discrezionalità al legislatore nella regolazione della perequazione delle pensioni, purché non venga meno del tutto il meccanismo di adeguamento. 
Si tratta di una decisione giuridicamente coerente. Tuttavia, per molti pensionati – e in particolare per quelli del ceto medio – essa lascia aperta una questione sostanziale che riguarda la vita concreta: la progressiva perdita di potere d’acquisto delle pensioni.
La Corte era chiamata a pronunciarsi sulla rivalutazione automatica delle pensioni, in particolare sul calcolo effettuato mediante l’applicazione delle aliquote percentuali “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” – il cosiddetto sistema “a blocchi” – rispetto al calcolo eseguito sulle distinte fasce di importo secondo il modello “a scaglioni”, previsto a regime dall’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019.

La Corte ha preso in esame questi aspetti, riconoscendo che, con l’applicazione del sistema “a blocchi”, un certo effetto di “allineamento” tra pensioni può effettivamente verificarsi. Tuttavia, ha ritenuto che si tratti di un fenomeno limitato, riguardante differenze di importo contenute e che, proprio per questo, non appare necessario mettere in discussione la legittimità complessiva del sistema. Ha inoltre osservato che eventuali effetti di “sorpasso” sono stati attenuati dal legislatore attraverso specifiche clausole di salvaguardia.
Su queste basi, la Corte ha concluso per la legittimità delle norme introdotte con le Leggi di Bilancio per gli anni 2023 e 2024, ribadendo che la perequazione è uno strumento tecnico la cui misura può essere modulata dal legislatore in funzione delle esigenze di bilancio. Ne deriva che il diritto alla rivalutazione, pur formalmente riconosciuto, può essere ridimensionato in funzione di tali esigenze, trasformandosi, di fatto, in un diritto condizionato.

I limiti posti dalla Corte: discrezionalità sì, ma non senza confini

Fermarsi a questa conclusione, però, rischia di non cogliere un aspetto altrettanto importante.
Nel corso degli anni, la Corte Costituzionale non si è limitata a riconoscere la discrezionalità del legislatore, ma ha più volte richiamato l’attenzione su limiti che non possono essere superati senza compromettere principi fondamentali.
In numerose sentenze, la Corte ha sottolineato che le scelte in materia pensionistica devono rispettare criteri di ragionevolezza e proporzionalità. A questo riguardo, merita segnalare che la Corte, con la Sent. n. 30 del 2004, rilevò l’irragionevolezza di norme che producono differenti trattamenti tra persone con profilo professionale comparabile. Pur tenendo conto della specificità della questione trattata nella sentenza citata, vale la pena ricordare che la stessa Corte ha messo in guardia il legislatore rispetto a normative che determinano discordanze di trattamento tra situazioni comparabili, precisando che: “l’eventuale verificarsi di un irragionevole scostamento tra i due trattamenti può costituire un indice della non idoneità del meccanismo scelto dal legislatore ad assicurare la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia”.

La stessa sentenza, recuperando una considerazione già utilizzata in pronunce precedenti, ha confermato che la pensione “deve essere proporzionata alla qualità e quantità di lavoro prestato e deve comunque essere idonea ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa, nel pieno rispetto dell’art. 36 Cost.”.
E qui, proprio con riferimento alla quantità e qualità del lavoro prestato, va ricordato l’orientamento della giurisprudenza costituzionale che, per lungo tempo, ha dato una lettura unitaria dei parametri fondamentali cui fa riferimento il sistema pensionistico (artt. 36 e 38 Cost.), concependo la pensione come “retribuzione differita” e, di conseguenza, affermando “il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia”1, e che “il requisito della proporzionalità deve sussistere non solo al momento del collocamento a riposo del lavoratore, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta” (Corte Cost. Ord. n. 531/2002)2.

La questione dell’adeguatezza del trattamento pensionistico, anche successivamente al collocamento a riposo, costituisce uno dei capitoli più dibattuti nella dottrina giuridica. Si registra, comunque, una diffusa convergenza sul concetto secondo cui la pensione è il risultato di un lavoro già svolto e rappresenta un diritto maturato; di conseguenza, dovrebbe mantenere nel tempo il suo valore reale.
Va appena ricordato che la Corte, già negli anni ’80, mentre sosteneva politiche di contenimento della spesa pensionistica, affermava tuttavia che mezzi adeguati alle esigenze di vita “non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali, ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore…”3.
Molte cose nel frattempo sono cambiate e, pertanto, non ci addentreremo nel dibattito dottrinale, che non ha ancora trovato una posizione convergente. Merita ricordare, però, un monito costantemente richiamato sotto diversi profili: la pensione non è una prestazione qualsiasi, ma è collegata al lavoro svolto e ai contributi versati nel corso della vita. Ribadita la sua natura di retribuzione differita, la pensione è dunque un diritto che matura nel tempo e che dovrebbe mantenere, anche negli anni successivi, un valore coerente con quello originario.
Non è un principio astratto: è un criterio che dovrebbe orientare le scelte legislative. Ed è proprio su questo terreno che si misura la distanza tra principi affermati e politiche concretamente adottate.

Equilibrio difficile: conti pubblici e diritti dei pensionati

È evidente che le decisioni in materia pensionistica sono influenzate dalle condizioni della finanza pubblica. La stessa Corte lo riconosce e, di conseguenza, ha ritenuto legittimi gli interventi di contenimento della spesa. Tuttavia, nello stesso tempo, ha richiamato il legislatore a non intervenire in modo eccessivamente frequente o disorganico, soprattutto quando ciò può incidere sulla prevedibilità delle regole e sull’“affidamento del titolare della pensione”4

Proprio questo tema – quello dell’affidamento – è stato più volte posto al centro dell’attenzione. I pensionati, in particolare, si trovano in una condizione in cui non è più possibile modificare le scelte compiute durante la vita lavorativa. Per questo motivo, la stabilità delle regole assume un valore ancora maggiore. Quando le norme cambiano frequentemente, soprattutto in senso peggiorativo, si crea una situazione di incertezza che incide non solo sul reddito, ma anche sulla capacità di programmare le proprie scelte di vita.

Particolare rilievo assume, allora, la convergenza tra Corte Costituzionale e Corte dei Conti nel richiamare il legislatore alla necessità di assicurare stabilità e continuità al meccanismo di perequazione pensionistica. Nella sentenza n. 19/2025, la Consulta definisce infatti il sistema previsto dall’art. 1, comma 478, della legge n. 160 del 2019 come “una regola che, in ossequio alla durata indeterminata espressamente conferitale, dovrebbe essere interessata con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie”. Nella stessa direzione si era già espressa la Corte dei Conti, nell’Audizione proprio sul bilancio per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, osservando che “gioverebbe offrire una disciplina più stabile e rigorosa anche al meccanismo di perequazione. Regole più stabili e meno soggette a cambiamenti improvvisi potrebbero anche avere effetti benefici sui comportamenti di spesa delle famiglie incidendo sulle aspettative circa il loro reddito disponibile futuro5. Ed è anche sulla base di queste convergenti valutazioni che, a nostro avviso, la Corte Costituzionale auspica, nella citata sentenza n. 19/2025, che “il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici”.

Chi paga di più: il peso delle scelte sul ceto medio

Nel dibattito pubblico si parla spesso di difesa delle pensioni, ma in modo generico. Più raramente si distinguono le diverse situazioni.
Eppure, gli effetti delle misure depressive sul potere d’acquisto non sono uguali per tutti. In molti casi, sono proprio i pensionati del ceto medio a risultare più esposti. “La dimostrazione plastica – si legge in una severa critica di Alberto Brambilla – la si ricava dall’indicizzazione delle pensioni all’inflazione che ha massacrato, ma ciò accade da tempo, le pensioni della classe media”.6 
Si tratta di pensionati che hanno avuto carriere lunghe, hanno versato contributi rilevanti e “sono esclusi dalla totalità di bonus, agevolazioni e così via”.7 In effetti, il ceto medio pensionato contribuisce in misura significativa al gettito Irpef, senza beneficiare sempre di interventi compensativi.

Non si tratta di rivendicare privilegi, ma di evidenziare una situazione che meriterebbe maggiore attenzione e chiarezza nel dibattito pubblico. Proprio su questi pensionati, negli anni, si è spesso costruita una narrazione impropria – quella dei cosiddetti “privilegiati” o delle “pensioni d’oro” – che non corrisponde alla realtà della grande maggioranza dei trattamenti interessati dalle misure di contenimento.

Dalla Corte alla politica: dare voce ai pensionati

È proprio su questo punto che si apre una riflessione più ampia.
Le indicazioni della Corte Costituzionale esistono e sono chiare. Non mettono in discussione la discrezionalità del legislatore, ma ne delimitano l’esercizio, richiamando l’esigenza di equilibrio, coerenza e rispetto dei diritti maturati.
Questi richiami, tuttavia, rischiano di rimanere confinati nel dibattito dottrinale se non vengono ripresi e valorizzati nel confronto politico e sociale.

Per i pensionati – e in particolare per quelli del ceto medio – è importante che la politica e le Rappresentanze sappiano utilizzare questi argomenti per costruire una posizione più consapevole e più incisiva. Non si tratta, ripetiamo, di opporsi alle esigenze di bilancio, ma di contribuire a un confronto più completo, in cui siano considerati anche gli effetti nel tempo delle scelte adottate.

In questo senso, i moniti della Corte non sono soltanto indicazioni tecniche: possono diventare un punto di riferimento concreto per un dibattito pubblico più equilibrato, mentre è già in corso, nelle sedi parlamentari, l’esame del  Documento di Finanza Pubblica (DFF) 20268, con gli inevitabili riferimenti anche alla  rivalutazione delle pensioni. La politica e le Rappresentanze dei pensionati hanno un ruolo protagonista in questo confronto. Importante sarà verificare se e chi intenderà assumerlo.

Conclusione: una questione aperta che riguarda tutti

La sentenza n. 52/2026 non chiude il problema della perequazione delle pensioni. Al contrario, lo ripropone in termini che richiedono una riflessione più ampia.
Da un lato, conferma l’orientamento della Corte sulla legittimità degli interventi di contenimento; dall’altro, richiama – sia pure indirettamente – la necessità di non perdere di vista i principi fondamentali che regolano il sistema.
Per i pensionati, questo significa una cosa semplice ma importante: le regole possono cambiare, ma non dovrebbero mai perdere di vista il legame tra pensione e lavoro svolto, né la necessità di garantire il legittimo affidamento del cittadino nella stabilità e nella coerenza delle norme che regolano le sue condizioni di vita, evitando interventi che ne compromettano diritti e aspettative maturate.
È su questo equilibrio che si gioca il futuro del sistema. Ed è su questo equilibrio che la politica e le Rappresentanze sono chiamate a dare risposte alle attese dei pensionati.
Perché una tutela efficace passa anche da una maggiore consapevolezza collettiva: riconoscere i problemi, nominarli con precisione e affrontarli con strumenti adeguati. Solo così sarà possibile restituire piena fiducia a chi, dopo una vita di lavoro, si aspetta stabilità, rispetto e coerenza nelle regole.

NOTE
  1. V. Sent. n. 30/2004  con richiami a sentenze n. 243 del 1992; n. 96 del 1991; n. 501 del 1988; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980 e n. 124 del 1968.
  2. V. richiami a sentenze n. 96 del 1991 e n.26 del 1980.
  3. Definizione ripetuta, come detto,  nelle sentenze n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006.
  4. V. Sentenza 234/2020 e richiami a sentenza n. 173/2016.
  5. Cfr. Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo. Audizione sul Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (a.c. 643)
  6. Cfr. A. Brambilla, Senza classe media non c’è futuro, Il Punto, Itinerari Previdenziali, 27/2/2023. 
  7. Ibidem.
  8. Cfr. Documento di finanza pubblica 2026 - Profili di competenza della VII Commissione,  28 aprile 2026.

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