Perequazione delle pensioni: una straordinaria normalità

Quella che nella cronaca viene fatta apparire quasi come una sorta di graziosa elargizione ai pensionati, non è altro che il ritorno all’applicazione del meccanismo di perequazione tradizionale già concordato con le organizzazioni sindacali alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, e, purtroppo, continuamente sospeso, rimaneggiato, penalizzato per lunghi anni

Antonio Dentato   

Componente Sezione Pensionati Assidifer - Federmanager
Andare su Google e cercare “perequazione delle pensioni”. Si trovano decine di migliaia di risultati, particolarmente numerosi con riferimento all’anno in corso e al 2023. 
Per quanto possibile, dare anche un’occhiata ai tanti strumenti di informazione a stampa: si trova la notizia ripetuta, rilanciata, riciclata. Non mancano, esaltate, le stime sul costo dell’adeguamento. Mai se ne è parlato tanto. Traspare un certo stupore, meraviglia. 
In effetti c’è di che meravigliarsi!  Ma non per il fatto che le pensioni siano aumentate. C’è da meravigliarsi, invece, del fatto che la narrazione relativa all’adeguamento delle pensioni al costo della vita è di segno contrario. Nel senso che, questa volta, la cronaca non ha dovuto riferire sul blocco o modificazioni in peggio del sistema di adeguamento delle pensioni al costo della vita. Infatti, a partire dal primo gennaio 2022, per la prima volta, dopo anni, non è stata attivata la pratica di sottrarre denaro dalle tasche dei pensionati. Un bancomat usato per tutte le esigenze del bilancio pubblico.

La lunga storia   

Risale nientemeno che alla fine degli anni ’60 del secolo scorso, all’introduzione del sistema di adeguamento delle pensioni al costo della vita, il suo disallineamento rispetto al costo reale. Il sistema conteneva, fin dall’inizio, norme nelle quali si diceva che «l’aumento percentuale dell’indice del costo della vita calcolato dall’Istituto centrale di statistica […] non ha luogo quando l’aumento dell'indice […] risulta inferiore al due per cento» (vedi legge n. 153/69, art. 19). E, partendo da allora, proseguendo verso i giorni nostri, si troverà che, via via, l’adeguamento è stato effettuato con frequenza sempre più lunga nel tempo. Doveva essere applicato con cadenza trimestrale: 1º febbraio, 1º maggio, 1º agosto, 1º novembre (art. 21, legge 27 dicembre 1983, n. 730 - finanziaria 1984); poi ne fu disposta l’applicazione semestrale (art. 24, legge 28 febbraio 1986, n. 41 - finanziaria 1986). 
E la storia continua. La decorrenza diventa annuale. Perché l’art. 11 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 503 dispone che «gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ogni anno». Finito? No! L’art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (finanziaria 1995), stabilisce che «con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, […] è differito al 1º gennaio successivo di ogni anno». 

Una breve sosta

È la finanziaria 2001 (art. 69, legge 388/2000) che s’incarica di fermare la deriva del sistema. Si concorda con le organizzazioni sindacali che a decorrere dal 1º gennaio 2001, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni sia applicato secondo il meccanismo che era stato già definito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (Attenzione: nel descrivere questo meccanismo, si cita a volte l’art. 69 della legge n. 388/2000, a volte quello base, di riferimento: articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.)
In effetti, se la norma contenuta nella legge n. 388/2000 regge per alcuni anni, non per questo le pensioni restano indenni da altre riduzioni. I Governi mettono in moto l’altro meccanismo di prelievo, quello dei cosiddetti “contributi di solidarietà”. Una “imposizione” aggiuntiva sui redditi dei pensionati, mai estesa anche a redditi equivalenti, provenienti da altre fonti. La Corte dei Conti ha autorevolmente precisato che, sia pure formalmente fuori dal perimetro dell’Irpef, questi prelievi sulle pensioni «operano come l’Irpef e con questa s’intrecciano» (Cfr. Corte dei Conti: Rapporto 2014 sul coordinamento della finanza pubblica).  

E poi la resistenza crolla  

Ecco una nuova sospensione della perequazione per l’anno 2008 su pensioni superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS (art. 1, c. 19, l. n. 247/2007). Opposizioni, proteste.  Ricorsi respinti.  Qualche anno di tregua. Poi gli interventi penalizzanti incombono nuovamente.  Se ne incarica l’art. 24, c. 25 della Legge 214/2011: una norma che riserva la rivalutazione ai soli trattamenti d’importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS; esclude, per il biennio 2012-2013, ogni forma di rivalutazione per trattamenti d’importo superiore. Non parleremo dei relativi ricorsi e delle corrispondenti bocciature giudiziarie (al riguardo si veda in questa Rivista l’articolo “L’incredibile storia della perequazione delle pensioni” aprile 2022). 
Suggeriamo, intanto, di trovare nella tabella di questo articolo gli interventi riduttivi, concatenati uno di seguito all’altro, che in poco più di un decennio ha subito il sistema di perequazione.  

Ritorno al sistema tradizionale

Interpellanze, interventi nelle sedi della politica da parte di Federmanager come di altre organizzazioni dei pensionati. Finalmente la legge n. 160/2019, art. 1: il comma 477 ha ripristinato, per il periodo 2020-2021 il meccanismo di adeguamento stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448; il comma 478, riconfermando il meccanismo appena detto, ha portato al 100 per cento l’adeguamento per le fasce delle pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo INPS. Una buona notizia: una conquista sindacale in favore delle pensioni più basse.  
In breve, quella che nella cronaca può apparire, a partire dal 1º gennaio 2022, come una sorta di graziosa elargizione ai pensionati, non è altro che “una straordinaria normalità”. Nella loro contraddittorietà i due termini compongono quasi un ossimoro. È semplicemente il ritorno al passato. Dal 1º gennaio di quest’anno. E l’aspetto più importante da evidenziare è che la rivalutazione avviene secondo il meccanismo delle fasce, in vigore dopo la sospensione introdotta dal 2012. In tale periodo la percentuale di rivalutazione è stata applicata all’intero importo, ma con aliquote inversamente proporzionali all’ammontare del trattamento. Modifiche, queste, che hanno determinato, ripetutamente, le perverse conseguenze più volte richiamate: sospensioni o peggioramenti del sistema di perequazione tagliano le pensioni in maniera irreversibile; l’effetto trascinamento si somma anno su anno, vita natural durante del pensionato, con inevitabili ripercussioni anche sugli assegni di reversibilità.

Un insegnamento 

L’applicazione del sistema di perequazione introdotto dal 2022 non viene presentato in tutte le informative come l’ordinario ripristino del meccanismo tradizionale, concordato alla fine del secolo scorso,  piuttosto, a volte, appare come un trattamento di favore. Aspetto che viene messo in maggiore evidenza quando si sovrappone alle notizie sulla perequazione 2022, anche la previsione del tasso di inflazione 2022, stimato a oltre l'8% (cfr. XXI Rapporto INPS). 
Viene spiegato che il meccanismo di perequazione basato sulle tre fasce (concordato, come già detto,  alla fine del secolo scorso), assicura ai pensionati, dal 2023, aumenti più generosi rispetto a quello utilizzato negli anni passati, cioè quando quel meccanismo veniva o sospeso o peggiorato. Attenzione: i pensionati hanno imparato sulla loro pelle che cosa può accadere quando le loro pensioni vengono marchiate col segno del “privilegio”. 
Intanto, mentre scriviamo, deflagra il fatto nuovo: la caduta del Governo, con tutte le conseguenze che questo comporta. Incertezze. Inquietudini.  Le analisi, da più parti, segnalano i molti rischi che il Paese corre, per l’impatto che questa inaspettata crisi avrà sull’economia e sulla finanza pubblica. Per tutte le implicazioni che ne derivano, come è ovvio, gli interrogativi toccano anche la perequazione delle pensioni, a partire dal 2023. 

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