Sintomi della crisi pensionistica

L’accentuazione degli “squilibri sistemici” segnala l’urgenza di riflettere sulle ragioni di fondo che determinano tensione e incertezze nel campo pensionistico

Antonio Dentato 

Componente Sezione Pensionati Assidifer-Federmanager
La Sentenza della Corte Costituzionale n.234/2020 del 22 novembre scorso non ha risposto alla nostre attese. Ha respinto i ricorsi dei pensionati. L’argomento l’abbiamo trattato più ampiamente in un precedente articolo pubblicato in questa Rivista. Riassumiamo brevemente: solo la durata del c.d. “Contributo di solidarietà” è stata dichiarata incostituzionale. Il prelievo doveva durare 5 anni, durerà invece solo 3 anni (2019-2021). Sull’adeguamento automatico al costo della vita (perequazione) la Sentenza ha detto che sono legittime le limitazioni le limitazioni triennali disposte dal Governo
pro-tempore (in carica dal 1 giugno 2018 al 5 settembre
2019) con legge di bilancio n.145/2018, commi 260-268. 

Visti i tanti moniti (a partire dalla Sent. Cost. n.349/1985) rivolti ai Governi a non eccedere con continue sospensioni o limitazioni nella rivalutazione automatica delle pensioni al costo della vita (moniti fin ora tutti disattesi) e visti i parametri molto stringenti da rispettare nell’applicazione dei c.d. contributi di solidarietà (Sent. Cost.n.173/2016), questa volta ci si augurava un diverso esito dei ricorsi. Non è stato così. La Sentenza, d’altra parte, richiama anche l’“emergenza sanitaria di vaste dimensioni che, incidendo pesantemente sul quadro macroeconomico, abbatte i flussi contributivi e accentua gli squilibri sistemici”. Anche noi, come è necessario e doveroso, mettiamo in primo piano l’emergenza sanitaria che è diventata anche emergenza economica e sociale. Riteniamo che è su questi problemi che occorra concentrare, ora, i massimi sforzi da parte di tutti (ciascuno di noi, singolarmente, e come collettività). Contemporaneamente, però, la Sentenza porta l’attenzione su un aspetto che è pregresso alla complessa vicenda in atto, parla di “squilibri sistemici”. Tema che, a nostro avviso, ci deve guidare a riflettere sulle ragioni di fondo che hanno prodotto e continuano a produrre frequenti tensioni e incertezze nel campo pensionistico. Ed è questo il tema sul quale ci pare utile soffermarci nel seguito di questo articolo. Dalla lettura di diversi passaggi della Sentenza cercheremo di ricavarne riflessioni utili a capire i sintomi che caratterizzano la fragilità del sistema pensionistico. Qui ci limitiamo a richiamare l’attenzione su quelli che sembrano i più rilevanti, con relative nostre osservazioni e commenti. 

Argomenti di riflessione

1. A proposito della perequazione, la Sentenza spiega che “ogni misura di blocco o limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici “non può che essere scrutinata nella sua singolarità”. Significa che le perdite subite per effetto delle precedenti misure sottrattive non sono prese in considerazione. E che, pertanto, i parametri di “ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza” vanno riferiti esclusivamente al provvedimento oggetto di decisione della Corte. In breve, l’effetto trascinamento della perdita annuale della mancata o ridotta valorizzazione automatica della pensione non viene preso in nessuna considerazione. Anche se la perdita diventa strutturale e si ripercuote, quindi, anno su anno sulla pensione, vita natural durante del pensionato. Perdita che, a sua volta, si farà sentire anche sull’eventuale reversibilità che partirà, quindi, da un importo lordo più basso.

2. Peraltro, la proporzione di ogni intervento (blocco, limitazione) sulla perequazione è rapportata “al quadro storico in cui si inserisce”. L’espressione la leggiamo nel senso che la misura dell’intervento è definita dalla situazione economica e sociale del momento in cui il provvedimento è emanato. Ancora una volta “la manovra di raffreddamento della perequazione” è adottata sulla base dei criteri “di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza” ma senza nessun riferimento a precedenti interventi sull’indicizzazione degli assegni. 

3. Per quanto attiene al numero d’interventi praticabili: «Non può ipotizzarsi… una sorta di “consumazione” del potere legislativo dovuta all’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione». Un’espressione che spiega perché il legislatore può intervenire più e più volte sulle pensioni, anche a carico degli stessi redditi. Nella nostra interpretazione, è sufficiente che ogni provvedimento sia “conforme ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza” e sia motivato da fatti economici e sociali che via via si manifestano o in relazione alle politiche previdenziali e sociali che ciascun Governo intende perseguire (“elementi rilevanti”). 

4. Il contributo di solidarietà è valutato dai giudici costituzionali come ulteriore gravoso sacrificio a carico dei percettori di pensioni più elevate. E, questo, anche in considerazione dei ripetuti prelievi che si sono verificati nei due trascorsi decenni. Anche qui però la Sentenza conferma “che ogni intervento deve essere scrutinato nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce”. Valgono, pertanto, le stesse considerazioni che abbiamo fatto con riferimento agli interventi limitativi della perequazione.

La fragilità del sistema

A proposito dei provvedimenti che dispongono i c.d. “contributi di solidarietà”, ci pare fondamentale un passaggio: quello che sottolinea “come il ripetersi [di queste misure] faccia emergere l’esistenza di una debolezza sistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei, per di più operati soltanto sui redditi pensionistici, «ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro». 

E per quanto concerne i continui blocchi o interventi limitativi del sistema di perequazione bisognerebbe riprendere le osservazioni svolte, in lunghi anni, dalla stessa Corte a proposito della inidoneità del meccanismo ad assicurare l’adeguamento dei trattamenti al costo della vita. (V. Sent. Cost. n. 349/1985, 409/1995, fino a Sent. n. 30/2004, con aggiornamenti che si trovano nelle Sent.N.70/2015 e n.250/2017). Tanto più se i criteri di “ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza” delle misure limitative della perequazione (spesso unitamente al c.d. “contributo di solidarietà”) diventano variabili legate, a volte, alle esigenze finanziarie del bilancio dello Stato o dell’Ente previdenziale ma, altre volte, piuttosto, ai mutevoli programmi e sensibilità politiche delle forze che si alternano alla gestione pubblica del Paese.

Conclusioni 

È, dunque, e innanzitutto, la debolezza del sistema che consente e finisce per giustificare l’intensificarsi di interventi riduttivi sui redditi dei pensionati. Debolezza che si affianca all’evidente insufficienza del sistema fiscale. 
A tale proposito, documenti autorevoli ci dicono come stanno le cose nel nostro Paese. 
In media, per il triennio 2015-2017, l’evasione fiscale stimata è di circa 107,2 miliardi di euro (Cfr. «Relazione sull'Economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva», allegato alla “Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020”); e lavoratori dipendenti e pensionati contribuiscono per circa l’84% al gettito IRPEF. A seguito dei vari sistemi sostitutivi introdotti, da originaria imposta generale sui redditi delle persone fisiche l’IRPEF è stata trasformata, ormai, in una sostanziale imposta sui redditi di lavoro dipendente e di pensione (Cfr. Corte dei Conti “Rapporto 2019 sul coordinamento della finanza pubblica”)

Sono materie le cui incidenze si dibattono sui tavoli della politica; nelle stesse sedi dove è necessario vengano definite, in maniera chiara, anche le protezioni che si intendono dare al sistema previdenziale. L’occasione per affrontare l’argomento è nelle Riforme più volte annunciate dal Governo; e valgono le indicazioni formulate da CIDA nell’esame del disegno di legge di bilancio 2021 (V. Comunicato 26 novembre 2020)

Sulle pensioni: va colta l’occasione per apportare le necessarie modifiche all’impianto generale, garantendo per gli anni futuri stabilità e certezza delle norme, elementi troppo spesso trascurati e senza i quali è impossibile per imprese e lavoratori programmare il futuro.

Sul fisco: occorre agire, parallelamente, sia sul piano dell’entità del prelievo fiscale, sia su quello della razionalità e sull’equità del sistema. 
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