Il blocco della perequazione 2012/2013. Aspettando la Sentenza della Corte Costituzionale

Di blocco in blocco e di contributo in contributo. L’ennesimo blocco dell’indicizzazione subìto dai pensionati, specie se ex dirigenti, illustrato con un linguaggio non convenzionale.

 

Antonio Sartorio 

Componente Comitato Nazionale di Coordinamento Gruppi Pensionati Federmanager 
La Corte Costituzionale si riunirà il prossimo 24 ottobre per decidere sulla costituzionalità del D. L. 65/2015 e della legge di conversione 109/2015.
Era il 6 dicembre 2011 quando venne approvata la legge n. 201, la cosiddetta Riforma Fornero che, tra l’altro, stabilì il sostanziale blocco, per il biennio 2012/2013, delle pensioni oltre tre volte il trattamento minimo Inps (circa 1.500 Euro mensili lordi).

Passando attraverso la Sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale e i successivi provvedimenti del Governo (D. L. 65/2015) e del Parlamento (legge 109/2015) che hanno anestetizzato gli effetti di tale Sentenza, dopo sei anni attendiamo che ci venga resa giustizia.
Spiegherò per “capitoli”, andando alla radice del problema, che cosa è accaduto e sta accadendo nei nostri confronti.

Il blocco della perequazione

Nella sostanza il blocco della perequazione è una tassa, applicata ai pensionati, preferibilmente a quelli con livelli di pensione medio-alti ed i cui effetti non si limitano all’oggi ma incidono anche sul domani, con una azione combinata e differita, che opera ormai da quasi vent’anni.
Inizialmente, dissero i politici dell’epoca, venne applicata per contribuire a risanare la finanza pubblica, rispetto alla quale non tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ma ve ne sono di speciali, come i dirigenti pensionati, sui quali viene concentrato quello che, di fatto, è un maggior onere fiscale.
Successivamente, ed ormai da un po’ di anni, i politici nuova maniera dicono che il ricorso al blocco della indicizzazione trova la sua ragion d’essere in un contributo, da offrire non spontaneamente, per risanare la Cassa pensioni dell’Inps e per favorire un discorso “intergenerazionale”.

La riforma previdenziale “Fornero”

La riforma previdenziale “Fornero” (art. 24, comma 25 legge 214/2011) è stato un potente grimaldello per prelevare ulteriori risorse anche a coloro, come i dirigenti, che hanno versato cospicui contributi per ben oltre 40 anni nella misura del 33% delle loro retribuzioni e che hanno pagato tasse con aliquote marginali che si avvicinano al 50%.
Ennesima prova della persistente volontà della politica di colpire ulteriormente pensioni già defraudate nel tempo del 25/30% del loro potere di acquisto, per mancata perequazione.
E tutto ciò trascurando di considerare pensioni e vitalizi parlamentari, erogati anche in presenza di contributi insufficienti o versati per un breve lasso di tempo, la legge “Mosca”, la legge “Treu” e la legge n. 388 del 2000 (Amato/Prodi) che ha gravato il Fondo previdenza dell’Inps di rilevanti oneri per l’erogazione di pensioni agli extracomunitari ultrassessantacinquenni residenti nel nostro territorio.

I ricorsi contro la Riforma “Fornero” e contro il blocco della perequazione 2012/2013

Federmanager aveva deciso di impostare cause pilota presso i Tribunali del Lavoro di Palermo, Agrigento, Avellino, Firenze, Terni e Vicenza, contro la Riforma “Fornero” e contro il blocco della perequazione 2012/2013.
Il Tribunale di Palermo, con l’Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 6 novembre 2013, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 della legge n. 214 /2011, ordinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte.

La Sentenza della Corte Costituzionale accoglie il ricorso

La Sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale risulta favorevole al ricorso di Federmanager depositato dinanzi al Tribunale di Palermo, dichiarava la parziale incostituzionalità della Riforma Fornero ed era immediatamente esecutiva, pertanto con forza di legge e validità erga omnes, ma fu poi elusa da disposizioni governative emanate subito dopo la sua pubblicazione in aperto contrasto con essa.

Infatti, l’art. 136 della Costituzione recita che “quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione”.
Dopo la Sentenza n. 70/2015, Baldassarre e Zagrebelsky, ex Presidenti della Corte, hanno detto chiaramente che "il Governo deve rimborsare tutti” e che “l’equilibrio di bilancio non è un lasciapassare all’arbitrio della politica”.

La correzione del Governo per evitare l'applicazione della perequazione

Il D. L. n. 65/2015 e la sua legge di conversione n. 109/2015 rappresenta l'ennesimo tentativo di esproprio che induce i pensionati, con pensioni medio-alte, alla certezza di essere sottoposti da troppo tempo ad un attacco concentrico tendente al persecutorio.

Secondo ricorso di Federmanager al Tribunale del Lavoro di Palermo

A seguito del secondo ricorso di Federmanager dinanzi al Tribunale del Lavoro di Palermo, la Sentenza n. 70 ha riconosciuto in pieno i diritti dei pensionati, compresi quelli che hanno pensioni medio-alte ed ha rappresentato una vera e propria condanna per il legislatore e per lo Stato. Lo stesso legislatore, che prima ha fatto scempi, continua ad avvalersi dei suoi strapoteri assumendo provvedimenti tendenti ad annacquare ed anestetizzare gli effetti della Sentenza n. 70 dichiarando spudoratamente di averla applicata. Si ha l’impressione che il legislatore tenda ad autoassolversi ed a giustificare il proprio atteggiamento appellandosi al recente istituto degli equilibri di bilancio, introdotto dopo la Sentenza n. 70/2015, anche se, nei fatti, lo scopo sembra quello di far prevalere il “diritto della FORZA sulla forza del DIRITTO”.

Giustizia all'italiana

Agli occhi di chi scrive sembra che la giustizia italiana faccia la sua parte negativa con inefficienze, disattenzioni e furbizie che fanno continuamente slittare i tempi per la discussione in udienza. Si cita un esempio per tutti, quello del Tribunale del Lavoro di Avellino, il quale, a fronte del deposito del ricorso in data 24 giugno 2013, ha fissato la prima udienza in data 21 ottobre 2013 e, successivamente, ha rinviato tale udienza per ben nove volte, con l’ultima calendarizzazione prevista per il 14 novembre 2017. Quasi quattro anni e mezzo dal deposito e non credo che occorra aggiungere altro perché la vicenda si commenta da sé!

Riflessioni amare

Non siamo depositari della verità, tanto meno in una fase di attesa che precede una Sentenza da tempo auspicata, ma siamo certamente depositari di pensieri liberi o liberi pensieri, almeno ciò forse è ancora concesso in Italia, che affollano la nostra mente e che ci sono stati indotti da tutte le condizioni al contorno create da certa stampa e da certa politica e perfino dalla stessa Corte Costituzionale quando il 5 luglio 2016 ha emesso la Sentenza n. 173 con la quale ha ritenuto legittima una supertassa variabile dal 6 al 18% applicata per il triennio 2014/2016 sulle pensioni di valore più elevato, a fronte di una sua precedente Sentenza, la n. 116 del 2013, con la quale era stato, invece, ritenuto illegittimo un analogo contributo di solidarietà addirittura di entità inferiore e variabile dal 5 al 15%.

La pensione è una retribuzione differita

La pensione di tutti i cittadini è una retribuzione differita e non un regalo dello Stato o di questo o quel Governo o Parlamento.
Se è vero, come è vero, che la Corte Costituzionale ha giudicato illegittimo il blocco dei contratti del pubblico impiego, a maggior ragione dovrebbe essere considerato illegittimo il blocco, lungamente reiterato nel tempo, della perequazione, strumento che è nato per seguire certe logiche e che è ormai preda del libero arbitrio dei politici che governano e che legiferano e per i quali il meccanismo perequativo è divenuto semplicemente un “giochino” aritmetico in cui numeri e percentuali si rincorrono freneticamente senza alcuna logica, o meglio con la sola logica di sottrarre, costantemente e progressivamente, risorse ai pensionati con pensioni decorose, non certamente d’oro e acquisite a fronte di tanti versamenti contributivi e di tasse sproporzionate, che stanno inesorabilmente precipitando verso livelli di inadeguatezza, con perdite reali del loro potere di acquisto che, negli ultimi 15/20 anni, non sono inferiori al 25/30%.

Equità, solidarietà e redistribuzione

Sono concetti che balzano improvvisamente in primo piano quando si considerano i cittadini pensionati, in particolare della nostra categoria, per mascherare un esproprio ed un furto legalizzati.

Le Sentenze della Corte Costituzionale si rispettano, ovviamente, ma non possiamo più esimerci dall’esprimere, ad alta voce, giudizi e dal fare commenti in campo aperto, affinchè la nostra Federazione, unitamente a Manageritalia e alla nostra Confederazione CIDA, scendano ancora in campo, come hanno già fatto, e con sempre maggiore convinzione.
Occorre spiegare, sempre ad alta voce, agli italiani, anche a quelli che sono sordi o non vogliono sentire (compresi certi esponenti del Governo, del Parlamento e dei vari Organi Giudiziari) che la Giustizia, soprattutto quella dei Giudici delle Leggi, deve tutelare prima di tutto i cittadini contro le vessazioni, qualunque sia il loro rango e la classe sociale di appartenenza, e non proteggere, come appare all’uomo comune, con Sentenze che temiamo ampiamente, i Governi ed i Parlamenti che assumono decisioni ritenute dalla maggioranza dei cittadini (unica vera realtà democratica) sbagliate ed inique.

È giusto mantenere vivo un … filo di speranza!

Archivio storico dei numeri di DIRIGENTI INDUSTRIA in formato pdf da scaricare, a partire da Gennaio 2013

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