Ricorsi contro il blocco parziale della perequazione
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le ordinanze delle Corti dei Conti di Campania e Toscana relative ai ricorsi sulla riduzione dell’adeguamento delle pensioni in relazione all’inflazione
A cura della redazione
Le Corti dei Conti della Campania e della Toscana hanno rilevato che il taglio della perequazione presenta profili di possibile illegittimità costituzionale e hanno inoltrato alla Corte Costituzionale le valutazioni e la richiesta di delibera in merito.
L'ordinanza della Corte dei Conti della Toscana è stata commentata nell'articolo "Finalmente, un organo dello Stato rileva che il taglio della perequazione presenta profili di illegittimità costituzionale" e "Raffreddamento della perequazione: a che punto siamo"
La recente ordinanza della Corte dei Conti della Campania esamina, in particolare, la questione della progressiva perdita del potere d’acquisto delle pensioni medio-alte, aggravata dalle ripetute limitazioni alla perequazione. La norma contestata (art. 1, comma 309, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197) viene ritenuta illegittima poiché penalizza in modo significativo queste pensioni, comprimendone il valore reale. Ciò che emerge in modo preoccupante è che questa situazione non è temporanea, ma si protrae da oltre quindici anni, generando un effetto trascinamento che rende permanente la riduzione delle pensioni.
L'Ordinanza riprende quanto già evidenziato dalla Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza n. 234/2020, sottolineando come le riduzioni degli adeguamenti accumulatesi negli anni abbiano intaccato in modo irreversibile l'importo delle pensioni. Questi mancati aumenti, non essendo recuperabili, influiscono negativamente anche sulla base su cui vengono calcolati i futuri adeguamenti. Il risultato è che i pensionati non solo subiscono perdite economiche immediate, ma vedono anche una costante diminuzione del valore delle loro pensioni nel lungo periodo.
La norma rimessa alla valutazione della Corte Costituzionale, dunque, altera in modo permanente i diritti patrimoniali dei pensionati senza una chiara motivazione riguardo alla riduzione delle percentuali di rivalutazione. Questo approccio legislativo si pone in contrasto con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ammonito il legislatore a non introdurre sospensioni o limitazioni ingiustificate e di lunga durata nel meccanismo della perequazione.
Il ceto medio attende il pronunciamento della Consulta nel rispetto della Costituzione e della certezza del diritto, alla base delle società democratiche.
Di seguito quanto pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE
CORTE COSTITUZIONALE - ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE
N. 185.Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania dell’11 settembre 2024 Previdenza – Pensioni – Previsione che riconosce nell’anno 2023 una rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, applicando all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo del trattamento.
CORTE COSTITUZIONALE - ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE
N . 182. Ordinanza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana del 6 settembre 2024
Previdenza – Pensioni – Riconoscimento nell’anno 2023 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 – Previsione che applica all’intero importo dell’assegno pensionistico una percentuale progressivamente ridotta, corrispondente alla fascia in cui ricade l’importo dell’assegno – Previsione che, in particolare, rivaluta nella misura del 47 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte tale trattamento, del 37 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il medesimo trattamento minimo, del 32 per cento i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il predetto trattamento minimo. – Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, comma 309. Previdenza – Pensioni – Previsione che a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo di proporzionalità stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, in misura integrale per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS, al 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il medesimo trattamento minimo, al 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. – Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2001), art. 69, comma 1
01 novembre 2024